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Document 62011TN0297

Causa T-297/11: Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Buzzi Unicem/Commissione

GU C 226 del 30.7.2011, pp. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/28


Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Buzzi Unicem/Commissione

(Causa T-297/11)

2011/C 226/56

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato, Italia) (rappresentanti: C. Osti e A. Prastaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare interamente la Decisione Impugnata per assenza o insufficienza della motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa della Ricorrente nonché del principio di buona amministrazione;

annullare interamente la Decisione Impugnata per eccesso e sviamento di potere con conseguente inversione dell’onere della prova;

annullare interamente o parzialmente la Decisione Impugnata per eccesso di poteri conferiti dall’art. 18 alla Commissione, violazione del principi di proporzionalità e buona amministrazione, mancanza di previo contraddittorio, in violazione delle Best Practices della Commissione;

in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, relativo a motivazione assente o insufficiente, violazione dei diritti di difesa, violazione del principio di buona amministrazione

la Ricorrente eccepisce che la Decisione Impugnata viola l’obbligo di motivazione incombente sulla Commissione nonché i diritti di difesa della Ricorrente in quanto non fornisce o fornisce in maniera del tutto deficitaria informazioni sull’oggetto e sullo scopo dell’inchiesta.

2)

Secondo motivo, relativo a eccesso e sviamento di potere e inversione dell’onere della prova

la Ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un eccesso e sviamento di potere in quanto la richiesta di informazioni dovrebbe servire a verificare indizi già in suo possesso e non per costituire un database completo sul mercato, in assenza di indizi. Ciò viola anche il principio della presunzione di innocenza, con una netta inversione dell’onere della prova.

3)

Terzo motivo, relativo ad eccesso di potere rispetto alle previsioni dell’art. 18 Regolamento n. 1/2003

la Ricorrente sostiene che la tipologia di richieste della Commissione eccede i poteri conferiti dall’art. 18, secondo il quale la Commissione può chiedere solo le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui l’impressa possa essere a conoscenza ed a comunicarle i relativi documenti di cui sia in possesso.

4)

Quarto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere in riferimento all’art. 18

la Ricorrente contesta che la Decisione Impugnata eccede i limiti della necessità previsti all’art. 18 e viola il principio della proporzionalità sia in quanto chiede informazioni che non sono necessarie, sia un quanto non ha scelto tra più misure idonee quella che comportava meno disagi per l’impresa, sia in quanto le richieste sono eccessivamente onerose per la Ricorrente.

5)

Quinto motivo, relativo alla violazione delle Best practices della Commissione e del principio di buona amministrazione

la Ricorrente fa valere che la Commissione ha violato le sue Best Practices in quanto ha prima chiesto alla Ricorrente di commentare sulla bozza di Decisione Inpugnata ma non ha poi tenuto in alcun conto tali commenti, anche in considerazione del fatto che la Decisione Impugnata differisce significativamente dalla bozza. Inoltre, essa fa valere che le continue modifiche alle domande costituiscono una chiara evidenza della assenza di diligenza che ha connotato l’azione della Commissione, in violazione del principio di buona amministrazione.


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