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Document 62011CN0260
Case C-260/11: Reference for a preliminary ruling from Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) made on 25 May 2011 — Regina on the application of David Edwards, Lilian Pallikaropoulos v Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Causa C-260/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 25 maggio 2011 — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Causa C-260/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 25 maggio 2011 — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
GU C 226 del 30.7.2011, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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30.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 226/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 25 maggio 2011 — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Causa C-260/11)
2011/C 226/30
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrenti: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos.
Convenuti: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Questioni pregiudiziali
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1) |
In che modo un giudice nazionale debba affrontare la questione della condanna alle spese di un membro del pubblico, rimasto soccombente come ricorrente in una controversia in materia ambientale, alla luce delle prescrizioni dell'art. 9, n. 4, della convenzione di Aarhus, quale attuato dall'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE (1) e dall'art. 15 bis della direttiva 96/61/CEE (2) (in prosieguo: le «direttive»). |
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2) |
Se la questione se le spese della controversia siano da considerarsi «eccessivamente onerose» o meno, ai sensi dell'art. 9, n. 4, della convenzione di Aarhus, quale attuata dalle direttive, debba essere decisa sulla base di criteri oggettivi (considerando, ad esempio, la capacità di un membro «ordinario» del pubblico di far fronte alla potenziale responsabilità per le spese giudiziali), o di criteri soggettivi (considerando i mezzi di cui dispone un ricorrente in particolare), o sulla base di una combinazione di tali due criteri. |
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3) |
Se si tratti invece di una questione che rientra interamente nel diritto nazionale dello Stato membro, soggetto all’unica condizione di raggiungere il risultato prefissato dalle direttive e, precisamente, che il procedimento di cui trattasi non sia «eccessivamente oneroso». |
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4) |
Se sia rilevante, al fine di valutare se il procedimento sia o meno «eccessivamente oneroso», che il ricorrente non sia stato, di fatto, dissuaso dal proporre ricorso o dal proseguire il procedimento. |
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5) |
Se, in fase di (i) appello o (ii) di ulteriore impugnazione, sia ammissibile un approccio a tali questioni diverso da quello che occorre adottare in primo grado. |
(1) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (GU L 175, pag. 40).
(2) Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CEE (GU L 257, pag. 26).