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Document 62011CN0216

Causa C-216/11: Ricorso proposto il 10 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

GU C 226 del 30.7.2011, pp. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/11


Ricorso proposto il 10 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-216/11)

2011/C 226/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e O. Beynet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica francese, avendo utilizzato un criterio puramente quantitativo per la valutazione del carattere commerciale della detenzione da parte di singoli di tabacco lavorato proveniente da un altro Stato membro, avendo applicato tale criterio per veicolo (e non per persona) e in generale, per l’insieme dei prodotti del tabacco, avendo impedito puramente e semplicemente l’importazione da parte di singoli di prodotti del tabacco provenienti da un altro Stato membro, qualora la quantità superi i due chilogrammi per veicolo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE (1), e in particolare dei suoi artt. 8 e 9, e dell’art. 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la Commissione contesta alla convenuta di utilizzare un criterio esclusivamente quantitativo per determinare l’esistenza di un’infrazione, mentre i livelli di cui all’art. 9, n. 2, della citata direttiva 92/12 (e di cui all’art. 32, n. 3, della direttiva 2008/118 (2)) sono solo indicativi e non possono in nessun caso costituire il solo elemento di cui tener conto per determinare se il tabacco sia effettivamente detenuto a fini commerciali o per uso proprio del singolo che lo trasporta.

La Commissione rileva inoltre che i limiti di 1 e 2 chilogrammi, previsti dagli artt. 575 G e H del codice generale delle imposte francese, valgono per l’insieme dei prodotti del tabacco detenuti (sigarette, tabacco da fumo, sigari, etc.), mentre i livelli minimi previsti dalle direttive sono livelli indicativi cumulativi, previsti per ognuno dei tipi di prodotti del tabacco.

La ricorrente rileva altresì che la normativa francese istituisce limiti per veicolo e non per persona, il che porta a cumulare puramente e semplicemente i quantitativi trasportati in uno stesso veicolo, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo.

In secondo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 34 TFUE, in quanto le disposizioni nazionali impediscono l’importazione di determinati quantitativi di prodotti del tabacco in Francia a partire da un altro Stato membro, anche qualora essi siano detenuti per uso proprio dell’interessato. Esse costituirebbero dunque «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione» aventi come oggetto o come effetto di trattare meno favorevolmente prodotti provenienti da altri Stati membri.

La Commissione, in terzo luogo, respinge le giustificazioni addotte dalla convenuta, legate in particolare alla mancanza di armonizzazione della fiscalità a livello europeo, nonché alla necessità di assicurare l’obiettivo di tutela della sanità pubblica mediante un rafforzamento della lotta al tabagismo.


(1)  Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).


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