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Document 62010CA0087

Causa C-87/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza) — Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA [Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino — Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Compravendita di beni — Luogo di consegna — Contratto contenente la clausola «Resa: franco nostra sede» ]

GU C 226 del 30.7.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza) — Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA

(Causa C-87/10) (1)

(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino - Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio - Compravendita di beni - Luogo di consegna - Contratto contenente la clausola «Resa: franco nostra sede»)

2011/C 226/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Vicenza

Parti

Ricorrente: Electrosteel Europe SA

Convenuta: Edil Centro SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Vicenza — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Nozione di «luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» — Destinazione finale delle merci oggetto del contratto oppure luogo in cui il venditore si libera dell’obbligazione di consegna

Dispositivo

L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


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