This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CA0087
Case C-87/10: Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 June 2011 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale ordinario di Vicenza (Italy)) — Electrosteel Europe SA v Edil Centro SpA (Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Special jurisdiction — Article 5(1)(b), first indent — Court of the place of performance of the contractual obligation on which the application is based — Sale of goods — Place of delivery — Contract containing the clause ‘Delivered Ex Works’ )
Causa C-87/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza) — Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA [Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino — Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Compravendita di beni — Luogo di consegna — Contratto contenente la clausola «Resa: franco nostra sede» ]
Causa C-87/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza) — Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA [Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino — Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Compravendita di beni — Luogo di consegna — Contratto contenente la clausola «Resa: franco nostra sede» ]
GU C 226 del 30.7.2011, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 226/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza) — Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA
(Causa C-87/10) (1)
(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino - Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio - Compravendita di beni - Luogo di consegna - Contratto contenente la clausola «Resa: franco nostra sede»)
2011/C 226/09
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Vicenza
Parti
Ricorrente: Electrosteel Europe SA
Convenuta: Edil Centro SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Vicenza — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Nozione di «luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» — Destinazione finale delle merci oggetto del contratto oppure luogo in cui il venditore si libera dell’obbligazione di consegna
Dispositivo
L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.