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Document 62009CA0065

Cause riunite C-65/09 e C-87/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof, dall’Amtsgericht Schorndorf — Germania) — Gebr. Weber GmbH/Jürgen Wittmer (causa C-65/09), Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH (Tutela dei consumatori — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Direttiva 1999/44/CE — Art. 3, nn. 2 e 3 — Sostituzione del bene difettoso come unico rimedio — Bene difettoso già installato dal consumatore — Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo — Sproporzione assoluta — Conseguenze)

GU C 226 del 30.7.2011, p. 2-2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof, dall’Amtsgericht Schorndorf — Germania) — Gebr. Weber GmbH/Jürgen Wittmer (causa C-65/09), Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH

(Cause riunite C-65/09 e C-87/09) (1)

(Tutela dei consumatori - Vendita e garanzie dei beni di consumo - Direttiva 1999/44/CE - Art. 3, nn. 2 e 3 - Sostituzione del bene difettoso come unico rimedio - Bene difettoso già installato dal consumatore - Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo - Sproporzione assoluta - Conseguenze)

2011/C 226/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudici del rinvio

Bundesgerichtshof, Amtsgericht Schorndorf

Parti

Ricorrenti: Gebr. Weber GmbH (causa C-65/09), Ingrid Putz (causa C-87/09)

Convenuti: Jürgen Wittmer (causa C-65/09), Medianess Electronics (causa C-87/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof, Amtsgericht Schorndorf — Interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12) — Vendita al consumatore di un bene viziato da un difetto di conformità senza che vi sia colpa del venditore — Corretta installazione del bene da parte del consumatore — Normativa nazionale secondo cui, in assenza di un’altra modalità di risarcimento, il venditore non è tenuto a sostituire un bene viziato da un difetto di conformità in caso di costi sproporzionati — Compatibilità di tale normativa con le citate disposizioni comunitarie? — In caso di incompatibilità, interpretazione della nozione di «sostituzione senza spese» contenuta all’art. 3, n. 3, della direttiva citata — Imputazione al venditore delle spese di smantellamento di un bene viziato da un difetto di conformità correttamente installato dal consumatore

Dispositivo

1)

L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

2)

L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


Sus