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Document 62011CN0274

Causa C-274/11: Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

GU C 219 del 23.7.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/12


Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-274/11)

2011/C 219/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio 2011/167/UE (1);

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Sviamento di potere per aver fatto ricorso ad una cooperazione rafforzata, dal momento che con quest’ultima non si è inteso perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì si è utilizzato tale strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, e dato che gli obiettivi perseguiti nel caso di specie avrebbero potuto essere raggiunti con uno degli accordi speciali previsti all’art. 142 CBE (2).

2)

Violazione del sistema giudiziario dell’UE, in quanto non è previsto un sistema di risoluzione delle controversie in relazione a titoli giuridici soggetti al diritto dell’Unione.

3)

In subordine, qualora il Tribunale consideri che nel caso di specie si debba ricorrere alla cooperazione rafforzata e che possa stabilirsi la disciplina sostanziale di titoli giuridici soggetti al diritto dell’Unione senza prevedere un relativo sistema di risoluzione delle controversie, il Regno di Spagna ritiene che non siano soddisfatti i requisiti necessari per ricorrere alla cooperazione rafforzata, e che pertanto sussistono i seguenti motivi di annullamento:

3.1.

violazione dell’art. 20, n. 1, TUE, dato che la cooperazione rafforzata non costituisce, nel caso di specie, un’ultima istanza, né soddisfa le finalità previste nel TUE, e poiché essa si riferisce a settori esclusi dalla cooperazione rafforzata in quanto rientranti nell’ambito delle competenze esclusive dell’UE;

3.2.

violazione dell’art. 326 TFUE, poiché la cooperazione rafforzata, nella fattispecie, viola il principio di non discriminazione, arreca pregiudizio al mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale, discriminando gli scambi tra Stati membri e distorcendo la concorrenza tra questi ultimi.

3.3.

violazione dell’art. 327 TFUE, poiché la cooperazione rafforzata non rispetta i diritti del Regno di Spagna che non partecipa ad essa.


(1)  Decisione del Consiglio 10 marzo 2011, 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53).

(2)  Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973.


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