EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011FN0045

Causa F-45/11: Ricorso presentato il 14 aprile 2011 — ZZ/BEI

GU C 186 del 25.6.2011, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/35


Ricorso presentato il 14 aprile 2011 — ZZ/BEI

(Causa F-45/11)

2011/C 186/66

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento del rapporto di notazione del ricorrente per l’anno 2009, nella parte in cui non gli attribuisce la nota A o B+ e nella parte in cui non lo propone per la promozione alla funzione D.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento trasmesso in copia il 24.9.10, nella parte in cui il Comitato dei Ricorsi ex art. 22 del regolamento del personale ed ex lettera del 18.3.10, il 22.9.10 ha respinto il ricorso del ricorrente contro il rapporto informativo 2009;

annullare il rapporto informativo 2009, nella parte valutazione, nonché nella parte in cui non sintetizza il ricorrente con la nota A o la nota B+ e nella parte in cui non lo propone per la promozione alla funzione D;

annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui sono sicuramente comprese sia le linee guida stabilite dalla direzione HR per sintetizzare il giudizio con una delle prime lettere dell’alfabeto e sia le promozioni decise il 25.03.10 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori ed oggi impugnato, la BEI ha omesso di prendere in considerazione il ricorrente al punto «Promotions from Function E to D»;

annullare le lettere del 17 e 30 novembre 2010, con le quali il Presidente della BEI, nell’ambito del procedimento di conciliazione ex art. 41 del regolamento del personale, ha negato che il ricorrente potesse essere rappresentato da sé stesso e quella del 20.01.2011 con la quale il Direttore Generale HR rifiutava il rimborso della spesa sostenuta per il professionista che l’ha rappresentato;

condannare la BEI al risarcimento dei danni morali e materiali, oltre che al rimborso della parcella pagata all’Avv. Gabriele Isola, al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.


Top