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Document 62011TN0222

Causa T-222/11: Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Rautenbach/Consiglio e Commissione

GU C 186 del 25.6.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/29


Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Rautenbach/Consiglio e Commissione

(Causa T-222/11)

2011/C 186/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (rappresentanti: S. Smith QC, M. Lester, barristers, e W. Osmond, solicitor)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

Annullare la decisione del Consiglio 15 febbraio 2011, 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6), nonché il regolamento (UE) della Commissione 23 febbraio 2011, n. 174, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 23), nella parte in cui riguardano il ricorrente;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, con cui si afferma che né il regolamento (UE) della Commissione n. 174/2011 né la decisione del Consiglio 2011/101/PESC possiedono un valido fondamento giuridico, in quanto le istituzioni interessate hanno agito al di fuori delle loro competenze.

2)

Secondo motivo, con cui si sostiene che i convenuti non sono competenti a imporre tali misure restrittive nei confronti del ricorrente; in subordine, si asserisce che il coinvolgimento del ricorrente è basato su un errore manifesto di valutazione, in quanto i convenuti sono incorsi in errore nel concludere che le misure restrittive erano giustificate nei suoi confronti.

3)

Terzo motivo, con cui si allega che le misure controverse violano i diritti della difesa del ricorrente e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

4)

Quarto motivo, con cui si sostiene che i convenuti non hanno rispettato l’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita non è conforme a tale obbligo che incombe alle istituzioni dell’UE.

5)

Quinto motivo, con cui si afferma che le misure controverse limitano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare i diritti di proprietà, la libertà d’iniziativa economica e il diritto al rispetto della reputazione e della vita familiare.


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