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Document 62010CB0258

Causa C-258/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița — Romania) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Nozione di «orario di lavoro» — Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» — Guardia forestale soggetta, ai termini del suo contratto di lavoro e del contratto collettivo applicabile, ad un orario di lavoro flessibile di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali — Normativa nazionale che la considera responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella particella boschiva di sua competenza — Qualificazione — Incidenza delle ore supplementari sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato)

GU C 186 del 25.6.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/9


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița — Romania) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

(Causa C-258/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Nozione di «orario di lavoro» - Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» - Guardia forestale soggetta, ai termini del suo contratto di lavoro e del contratto collettivo applicabile, ad un orario di lavoro flessibile di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali - Normativa nazionale che la considera responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella particella boschiva di sua competenza - Qualificazione - Incidenza delle ore supplementari sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato)

2011/C 186/15

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunal Dâmbovița

Parti

Ricorrente: Nicușor Grigore

Convenuta: Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dâmbovița — Interpretazione degli artt. 2, punto 1, e 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Nozione di «orario di lavoro» — Normativa nazionale che considera una guardia forestale responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella sua particella boschiva, malgrado le clausole del suo contratto di lavoro la assoggettino ad una durata massima giornaliera di 8 ore lavorative — Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» — Durata settimanale effettiva che supera la durata settimanale massima stabilita dalla legge — Incidenza sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato

Dispositivo

1)

L’art. 2, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che un periodo durante il quale una guardia forestale il cui orario lavorativo giornaliero, come stabilito dal suo contratto di lavoro, è di 8 ore, è tenuto a garantire la sorveglianza di una particella boschiva, impegnando la sua responsabilità disciplinare, patrimoniale, amministrativa o penale, a seconda dei casi, per i danni avvenuti nella particella di sua competenza, indipendentemente dal momento in cui si producono detti danni, costituisce orario «di lavoro» ai sensi di detta disposizione unicamente se la natura e la portata dell’obbligo di sorveglianza cui è tenuta la guardia forestale e il regime di responsabilità applicabile richiedono la presenza fisica di quest’ultimo sul luogo di lavoro e se, durante lo stesso periodo, egli debba tenersi a disposizione del suo datore di lavoro. È compito del giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto e giuridiche necessarie, in particolare tenuto conto del diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò avvenga nella causa di cui à investito.

2)

La qualificazione di un periodo di «orario di lavoro» ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88 non dipende dalla messa a disposizione di un alloggio di servizio nell’area della particella rientrante nella competenza della guardia forestale interessata, purché detta messa a disposizione non implichi che quest’ultimo sia tenuto ad essere fisicamente presente nel luogo determinato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per potere immediatamente fornire le prestazioni adeguate se necessario. È compito del giudice del rinvio procedere agli accertamenti necessari al fine di stabilire se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

3)

L’art. 6 della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che esso osta, in via di principio, ad una situazione nella quale, anche se il contratto di lavoro di una guardia forestale stabilisce che l’orario lavorativo massimo è di 8 ore al giorno e la durata massima settimanale è di 40 ore, in realtà quest’ultimo garantisce, per obblighi di legge, la sorveglianza della particella boschiva di sua competenza permanentemente, o in modo da superare la durata massima settimanale di lavoro prevista da detto articolo. È compito del giudice del rinvio procedere agli accertamenti necessari al fine di stabilire se ciò si verifichi nella causa in cui è investito e, se del caso, accertare se siano soddisfatte nella causa principale le condizioni previste dall’art. 17, n. 1, della direttiva 2003/88, o dall’art. 22, n. 1, di quest’ultima e relative alla facoltà di derogare a detto art. 6.

4)

La direttiva 2003/88 dev’essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale è tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui è responsabile dipende non da detta direttiva, ma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


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