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Document 62009CA0267

Causa C-267/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo SEE — Restrizioni — Fiscalità diretta — Contribuenti non residenti — Obbligo di designare un rappresentante fiscale)

GU C 186 del 25.6.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-267/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo SEE - Restrizioni - Fiscalità diretta - Contribuenti non residenti - Obbligo di designare un rappresentante fiscale)

2011/C 186/03

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18 CE e 56 CE — Obbligo di designazione, per i contribuenti non residenti, di un rappresentante fiscale

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, avendo adottato e mantenuto in vigore l’art. 130 del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), il quale impone ai contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in Portogallo, qualora percepiscano redditi per i quali è richiesta la presentazione di una dichiarazione fiscale, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica portoghese è condannata a sopportare i tre quarti della totalità delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare il restante quarto.

4)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 220 del 12.09.2009.


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