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Dokument 62011TN0110

Causa T-110/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

GU C 139 del 7.5.2011, lk 22—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/22


Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

(Causa T-110/11)

2011/C 139/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: ASA (Głubczyce, Polonia) (rappresentante: avv. M. Chimiak)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck Sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

annullamento integrale della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2010, n. R 0182/2010-1;

condanna del convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «FEMIFERAL» per prodotti della classe 5 — domanda n. 5320701.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Merck Sp. z o.o.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «Feminatal» e marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «feminatal» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di marchio nella sua integralità.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1) in conseguenza dell’erronea conclusione che i marchi «feminatal» e «FEMIFERAL» sono così simili tra loro da produrre il rischio di indurre in errore i consumatori polacchi sull’origine dei prodotti; errata valutazione della capacità distintiva del prefisso «femi» e mancata presa in considerazione delle specificità del consumatore polacco e dei principi della lingua polacca, nonché errata valutazione della somiglianza dei segni sotto tutti e tre i profili: visuale, fonetico e concettuale.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1)


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