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Document 62009TB0463
Case T-463/09: Order of the General Court of 8 March 2011 — Herm. Sprenger v OHIM — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Form of a stirrup) (Community trade mark — Application for a declaration of invalidity — Withdrawal of that application — No need to give judgment)
Causa T-463/09: Ordinanza del Tribunale 8 marzo 2011 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa) ( «Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Revoca della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a provvedere» )
Causa T-463/09: Ordinanza del Tribunale 8 marzo 2011 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa) ( «Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Revoca della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a provvedere» )
GU C 139 del 7.5.2011, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/17 |
Ordinanza del Tribunale 8 marzo 2011 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)
(Causa T-463/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Revoca della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a provvedere)
2011/C 139/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. V. Schiller)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: C. Jenewein e B. Schmidt, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. N. Fischer)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 4 settembre 2009 (procedimento R 1614/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH e la Herm. Sprenger GmbH Co. KG.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese della convenuta. |