EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Dokument 62009CA0540

Causa C-540/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket [Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 — Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione ( «underwriting guarantee» ) fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali — Operazioni relative a titoli]

GU C 139 del 7.5.2011, lk 8—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

(Causa C-540/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Esenzioni - Garanzia di sottoscrizione («underwriting guarantee») fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali - Operazioni relative a titoli)

2011/C 139/12

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

Convenuto: Skatteverket

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen (in precedenza Regeringsrätten) — Interpretazione dell’art. 13, parte B, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione fornita da una banca ad una società che emette nuove azioni contro il pagamento di una commissione — Operazione che consiste in un impegno della banca all’acquisto di una parte delle azioni della società emittente nel caso in cui il numero di azioni sottoscritte nel termine fosse insufficiente, per garantire alla società emittente il finanziamento perseguito con l’emissione (underwriting)

Dispositivo

L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


Üles