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Dokument 62009CA0109

Causa C-109/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan (Contratto di lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Ruolo del giudice nazionale)

GU C 139 del 7.5.2011, lk 2—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

(Causa C-109/09) (1)

(Contratto di lavoro a tempo determinato - Direttiva 1999/70/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Ruolo del giudice nazionale)

2011/C 139/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Resistente: Gertraud Kumpan

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione, da una parte, degli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) nonché, dall'altra, della clausola 5, punto 1, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Divieto di discriminazioni collegate all’età — Normativa nazionale che autorizza un contratto di lavoro a durata determinata alla sola condizione che il lavoratore abbia superato i 58 anni — Compatibilità di tale normativa con le citate disposizioni — Conseguenze giuridiche di una eventuale incompatibilità

Dispositivo

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che la nozione di «stretta connessione oggettiva con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro», di cui all’art. 14, n. 3, della legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti di lavoro a tempo determinato (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), del 21 dicembre 2000, dev’essere applicata alle fattispecie in cui un contratto a tempo determinato non sia stato immediatamente preceduto da un contratto a tempo indeterminato concluso con lo stesso datore di lavoro ed un intervallo di vari anni separi tali contratti, qualora, per tutto il corso di tale periodo, il rapporto di lavoro iniziale sia stato proseguito per la stessa attività e con lo stesso datore di lavoro mediante una successione ininterrotta di contratti a tempo determinato. Spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti disposizioni di diritto nazionale in modo quanto più possibile conforme a detta clausola 5, punto 1.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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