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Document 62011TN0142

    Causa T-142/11: Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — SIR/Consiglio

    GU C 130 del 30.4.2011, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/24


    Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — SIR/Consiglio

    (Causa T-142/11)

    2011/C 130/47

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Societé ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità, specificamente per quanto riguarda la SIR;

    Condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del proprio ricorso la ricorrente invoca cinque motivi.

    1)

    Primo motivo, basato su una violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché degli artt. 3, nn. 5 e 6, 21, n. 1, TUE e 7 TFUE, nei limiti in cui il convenuto avrebbe oltrepassato le proprie competenze instaurando misure restrittive, dal momento che il nome della ricorrente non è tra i soggetti indicati dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1572/2004.

    2)

    Secondo motivo, basato su una violazione del principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato, dal momento che il convenuto si pone in contrasto con la decisione sovrana del consiglio costituzionale della Repubblica della Costa d’Avorio che ha proclamato l’elezione del presidente L. Gbagbo e non di A. Ouattara.

    3)

    Terzo motivo, basato su un’illegittimità interna degli atti impugnati, che non possono essere ricondotti ad alcuna competenza né ad alcun potere del convenuto.

    4)

    Quarto motivo, basato su una violazione dei diritti della difesa, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto avere conoscenza degli elementi a suo carico e non avrebbe potuto, di conseguenza, fa valere utilmente il proprio punto di vista a tal proposito.

    5)

    Quinto motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto le conseguenze delle misure adottate sono sproporzionate rispetto allo scopo perseguito sia per la ricorrente, sia per la popolazione della Costa d’Avorio.


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