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Document 62011TN0109
Case T-109/11: Action brought on 16 February 2011 — Apollo Tyres v OHIM — Endurance Technologies (ENDURACE)
Causa T-109/11: Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Apollo Tyres/UAMI — Endurance Technologies (ENDURACE)
Causa T-109/11: Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Apollo Tyres/UAMI — Endurance Technologies (ENDURACE)
GU C 130 del 30.4.2011, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/15 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Apollo Tyres/UAMI — Endurance Technologies (ENDURACE)
(Causa T-109/11)
2011/C 130/28
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apollo Tyres (Baden, Svizzera) (rappresentante: avv. S. Szilvasi)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Endurance Technologies Pvt Ltd (Aurangabad, India)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2010, procedimento R 625/2010-1; |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENDURACE», per prodotti della classe 12 e servizi delle classi 35 e 37 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6419824
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5819149 del marchio figurativo «ENDURANCE» e logo a colori, per prodotti della classe 12
Decisione della divisione di opposizione: rigetto parziale della domanda di registrazione di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente e accoglimento parziale della domanda presentata dall’opponente ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96 (1), con conseguente rigetto parziale della domanda di registrazione di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 dicembre 2004, n. 2082.