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Document 62011TN0109

    Causa T-109/11: Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Apollo Tyres/UAMI — Endurance Technologies (ENDURACE)

    GU C 130 del 30.4.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/15


    Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Apollo Tyres/UAMI — Endurance Technologies (ENDURACE)

    (Causa T-109/11)

    2011/C 130/28

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Apollo Tyres (Baden, Svizzera) (rappresentante: avv. S. Szilvasi)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Endurance Technologies Pvt Ltd (Aurangabad, India)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2010, procedimento R 625/2010-1;

    condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENDURACE», per prodotti della classe 12 e servizi delle classi 35 e 37 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6419824

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5819149 del marchio figurativo «ENDURANCE» e logo a colori, per prodotti della classe 12

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto parziale della domanda di registrazione di marchio comunitario

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente e accoglimento parziale della domanda presentata dall’opponente ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96 (1), con conseguente rigetto parziale della domanda di registrazione di marchio comunitario

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 dicembre 2004, n. 2082.


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