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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 62011CN0101

    Causa C-101/11 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2011 da Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2010 , causa T-513/09, José Manuel Baena Grupo, S.A./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel

    GU C 130 del 30.4.2011, S. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/13


    Impugnazione proposta il 28 febbraio 2011 da Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-513/09, José Manuel Baena Grupo, S.A./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel

    (Causa C-101/11 P)

    2011/C 130/24

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrenti: Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel (rappresentante: avv. S. Míguez Pereira)

    Altre parti nel procedimento: José Manuel Baena Grupo, S.A. e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni dei ricorrenti

    Dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata.

    Annullare in toto la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-513/09.

    Dichiarare la nullità del modello comunitario n. 000 426 895–0002.

    In subordine, rimettere la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo emetta una nuova sentenza adeguata in punto di diritto.

    Condannare il titolare del disegno industriale di cui si chiede la nullità, José Manuel Baena Grupo, S.A., al pagamento delle spese del procedimento in primo grado e, in caso di sua costituzione in qualità di interveniente, al pagamento delle spese dell’impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    a)

    Violazione dell’art. 25, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 6/2002 (1), e degli articoli con esso connessi

    Il Tribunale avrebbe commesso un errore nel dichiarare che il disegno controverso suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata dal disegno antecedente, invocato a sostegno della domanda di nullità.

    b)

    Violazione dell’art. 25, lett. e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002 e degli articoli con esso connessi

    Omissione ed errore da parte del Tribunale nella valutazione e interpretazione dell’art. 25, lett. e), del detto regolamento del Consiglio.

    c)

    Errore del Tribunale con riferimento al difetto di motivazione della sentenza impugnata

    Difetto di motivazione ed eccesso di potere da parte del Tribunale nell’emanazione della sentenza impugnata.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).


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