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Document 62011CN0073

Causa C-73/11 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Frucona Košice a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 dicembre 2010 , causa T-11/07, Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.

GU C 130 del 30.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/12


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Frucona Košice a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 dicembre 2010, causa T-11/07, Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.

(Causa C-73/11 P)

2011/C 130/22

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (rappresentanti: P. Lasok QC, J. Holmes, barrister, B. Hartnett, barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

1)

annullare la decisione del Tribunale 7 dicembre 2010, causa T-11/07, per quanto concerne il quarto e il sesto motivo dedotti dalla ricorrente nell'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale;

2)

accogliere tali motivi come fondati;

3)

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida in merito al quinto, sesto, settimo, ottavo e novo motivo della ricorrente, in quanto concernenti il procedimento di esecuzione fiscale;

4)

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i due motivi seguenti.

1)   Primo motivo: il Tribunale non ha valutato l'applicazione, da parte della Commissione, del criterio del creditore privato alla luce delle corrette regole di diritto.

2)   Secondo motivo: il Tribunale ha illegittimamente tentato di sostituire il proprio ragionamento a quello della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del criterio del creditore privato e/o ha valutato le prove esistenti relative a tale criterio in maniera manifestamente errata, snaturandone così il chiaro significato.


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