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Document 62011CN0065

Causa C-65/11: Ricorso proposto il 15 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

GU C 130 del 30.4.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/10


Ricorso proposto il 15 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-65/11)

2011/C 130/19

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:

Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo consultato il comitato IVA e avendo consentito che non soggetti passivi fossero inclusi in un’unità fiscale, come risulta dalla decisione 18 febbraio 1991, n. VB91/347, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, relativa 2006/112/CE al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’art. 9 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. L’art. 11 della direttiva IVA dispone che, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (il «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

A parere della Commissione i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE, in quanto hanno incluso in un’unità fiscale non soggetti passivi. Inoltre, i Paesi Bassi sono venuti meno ai loro obblighi ex art. 11 della direttiva IVA non avendo consultato il comitato IVA.


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