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Document 62009CA0437

    Causa C-437/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Périgueux — Francia) — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL (Concorrenza — Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE — Regime di rimborso complementare di spese per cure mediche — Contratto collettivo — Iscrizione obbligatoria presso un determinato organismo assicuratore — Esclusione espressa di ogni possibilità di esenzione dall’iscrizione — Nozione d’impresa)

    GU C 130 del 30.4.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Périgueux — Francia) — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL

    (Causa C-437/09) (1)

    (Concorrenza - Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE - Regime di rimborso complementare di spese per cure mediche - Contratto collettivo - Iscrizione obbligatoria presso un determinato organismo assicuratore - Esclusione espressa di ogni possibilità di esenzione dall’iscrizione - Nozione d’impresa)

    2011/C 130/08

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal de grande instance de Périgueux

    Parti

    Ricorrente: AG2R Prévoyance

    Convenuta: Beaudout Père et Fils SARL

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di grande istanza di Périgueux — Concorrenza — Normativa nazionale che rende obbligatoria l’iscrizione di tutte le imprese che rientrano in un settore professionale determinato presso un solo organismo assicuratore designato — Nozione di impresa ai sensi dell’art. 81 CE — Organismo che chiede il pagamento dei contributi ad un’impresa che ha già sottoscritto un contratto di assicurazione che propone garanzie superiori — Esclusione esplicita di ogni possibilità di esonero dall’iscrizione — Compatibilità con gli artt. 81 e 82 CE di un tale regime di iscrizione — Rischio eventuale di abuso di posizione dominante

    Dispositivo

    1)

    L’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, n. 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta alla decisione delle pubbliche autorità di rendere obbligatorio, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di un determinato settore di attività, un accordo risultante da contrattazioni collettive che preveda l’iscrizione obbligatoria ad un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche per tutte le imprese del settore interessato, senza alcuna possibilità di esenzione.

    2)

    Qualora l’attività consistente nella gestione di un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche, come quello di cui trattasi nella causa principale, debba essere qualificata come economica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, gli artt. 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, a che le autorità pubbliche conferiscano ad un organismo previdenziale il diritto esclusivo di amministrare tale regime, senza alcuna possibilità per le imprese del settore di attività interessato di essere esonerate dall’iscrizione a tale regime.


    (1)  GU C 24 del 30.1.2010.


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