This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0325(01)
Decision of the Bureau of the European Parliament of 23 March 2011 amending the Implementing Measures for the Statute for Members of the European Parliament
Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 23 marzo 2011 , recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 23 marzo 2011 , recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
GU C 93 del 25.3.2011, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/2 |
DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 23 marzo 2011
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
2011/C 93/03
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),
visti gli articoli 8 e 23 del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
I deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria o di una pensione ottengono il rimborso delle spese mediche concernenti, inter alia, i figli a loro carico fino a che questi ultimi abbiano raggiunto i 21 anni di età o, al più tardi, i 25 anni di età ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno. Nel caso di figli a carico affetti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni, sarebbe opportuno che il rimborso non fosse soggetto a limiti di età. |
(2) |
I deputati possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per viaggi complementari, ossia viaggi effettuati nel quadro dell'esercizio del loro mandato al di fuori dello Stato membro di elezione, nell'osservanza di talune condizioni. Sarebbe opportuno che i deputati siano autorizzati a combinare tali viaggi complementari con attività non ufficiali accessorie, purché ciò non aumenti l'importo delle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare. |
(3) |
Se i deputati partecipano a un'attività ufficiale al di fuori del territorio dell'Unione europea, essi ricevono, in caso di circostanze eccezionali debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevoli sostenute durante il tragitto, ad esclusione delle spese sostenute nello Stato membro di elezione. Tuttavia, dato che queste ultime formano parte integrante delle spese di viaggio derivanti dal viaggio ufficiale, non sembra opportuno detrarle dall'importo del rimborso delle spese di soggiorno ragionevoli sostenute durante il tragitto. |
(4) |
Con il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010 (2), l'indennità di assistenza parlamentare è stata aumentata di 1 500 EUR, per tenere conto del maggior carico di lavoro dei deputati generato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (3) («le misure di attuazione») sono state modificate di conseguenza mediante decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 e 23 novembre 2009, del 14 dicembre 2009, del 19 aprile 2010 e del 5 luglio 2010 (4). Per lo stesso motivo, nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2011 è stato incluso un secondo aumento di 1 500 EUR. Tale aumento, tuttavia, è stato mantenuto in riserva mediante risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, tutte le sezioni (5). Nella riunione del 3 marzo 2011, la commissione per i bilanci ha deciso che il secondo aumento dovrebbe essere sbloccato dalla riserva. Nella riunione del 7 marzo 2011, l'Ufficio di presidenza ha preso atto di tale decisione e ha approvato la proposta secondo cui le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono modificate come segue:
1) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all’articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l’articolo 22 é così modificato:
|
4) |
all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
all'articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsate per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 18 189 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2010 tale importo è pari a 19 689 EUR. A decorrere dal 1o luglio 2010 tale importo è pari a 19 709 EUR. A decorrere dal 1o gennaio 2011 tale importo è pari a 21 209 EUR.». |
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La presente decisione si applica a decorrere dallo stesso giorno, ad eccezione dell'articolo 1 che si applica a decorrere dal 14 luglio 2009.
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) GU L 183 del 16.7.2010, pag. 1.
(3) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).
(4) GU C 180 del 6.7.2010, pag. 1.
(5) Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0372.