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Document 32011D0325(01)

    Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 23 marzo 2011 , recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    GU C 93 del 25.3.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    25.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 93/2


    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 23 marzo 2011

    recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    2011/C 93/03

    L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

    visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

    visti gli articoli 8 e 23 del regolamento del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria o di una pensione ottengono il rimborso delle spese mediche concernenti, inter alia, i figli a loro carico fino a che questi ultimi abbiano raggiunto i 21 anni di età o, al più tardi, i 25 anni di età ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno. Nel caso di figli a carico affetti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni, sarebbe opportuno che il rimborso non fosse soggetto a limiti di età.

    (2)

    I deputati possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per viaggi complementari, ossia viaggi effettuati nel quadro dell'esercizio del loro mandato al di fuori dello Stato membro di elezione, nell'osservanza di talune condizioni. Sarebbe opportuno che i deputati siano autorizzati a combinare tali viaggi complementari con attività non ufficiali accessorie, purché ciò non aumenti l'importo delle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare.

    (3)

    Se i deputati partecipano a un'attività ufficiale al di fuori del territorio dell'Unione europea, essi ricevono, in caso di circostanze eccezionali debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevoli sostenute durante il tragitto, ad esclusione delle spese sostenute nello Stato membro di elezione. Tuttavia, dato che queste ultime formano parte integrante delle spese di viaggio derivanti dal viaggio ufficiale, non sembra opportuno detrarle dall'importo del rimborso delle spese di soggiorno ragionevoli sostenute durante il tragitto.

    (4)

    Con il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010 (2), l'indennità di assistenza parlamentare è stata aumentata di 1 500 EUR, per tenere conto del maggior carico di lavoro dei deputati generato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (3) («le misure di attuazione») sono state modificate di conseguenza mediante decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 e 23 novembre 2009, del 14 dicembre 2009, del 19 aprile 2010 e del 5 luglio 2010 (4). Per lo stesso motivo, nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2011 è stato incluso un secondo aumento di 1 500 EUR. Tale aumento, tuttavia, è stato mantenuto in riserva mediante risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, tutte le sezioni (5). Nella riunione del 3 marzo 2011, la commissione per i bilanci ha deciso che il secondo aumento dovrebbe essere sbloccato dalla riserva. Nella riunione del 7 marzo 2011, l'Ufficio di presidenza ha preso atto di tale decisione e ha approvato la proposta secondo cui le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure di attuazione sono modificate come segue:

    1)

    all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    i deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto, per quanto riguarda le loro spese e le spese sostenute:

    i)

    dal coniuge o dal membro stabile di un'unione di fatto, nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 2; e

    ii)

    dai figli a carico degli stessi nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 3, fino a che questi ultimi abbiano raggiunto i 21 anni di età o, al più tardi, dei 25 anni di età ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno, o senza limiti di età se sono colpiti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni;

    qualora il coniuge, il membro stabile di un'unione di fatto e i figli a carico non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello dei deputati o degli ex deputati in applicazione di ogni altra eventuale disposizione legale o regolamentare;»;

    2)

    all’articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), un invito o un programma della manifestazione alla quale il deputato ha presenziato o altri documenti giustificativi che comprovino che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell'esercizio del suo mandato o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, una dichiarazione del deputato in cui si precisi che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell'esercizio del suo mandato;»;

    3)

    l’articolo 22 é così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 ter é sostituito dal seguente:

    «2 ter.   Le richieste di rimborso dei viaggi effettuati per partecipare a un'attività su invito di un deputato o di un gruppo politico del Parlamento europeo devono essere corredate anche di altri documenti giustificativi da cui risulti che il viaggio è stato effettuato nell'esercizio del mandato del deputato.»;

    b)

    sono inseriti i seguenti paragrafi:

    «2 quinquies.   I deputati possono combinare un viaggio complementare con attività non ufficiali accessorie senza che, per questo motivo, aumentino le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare.

    2 sexies.   Le attività oggetto di un viaggio complementare non possono dare luogo ad un'altra forma di rimborso pubblico o privato delle spese sostenute.»;

    4)

    all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    in caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevolmente sostenute durante il tragitto.»;

    5)

    all'articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   L'importo mensile massimo delle spese rimborsate per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 18 189 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2010 tale importo è pari a 19 689 EUR. A decorrere dal 1o luglio 2010 tale importo è pari a 19 709 EUR. A decorrere dal 1o gennaio 2011 tale importo è pari a 21 209 EUR.».

    Articolo 2

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   La presente decisione si applica a decorrere dallo stesso giorno, ad eccezione dell'articolo 1 che si applica a decorrere dal 14 luglio 2009.


    (1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 183 del 16.7.2010, pag. 1.

    (3)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

    (4)  GU C 180 del 6.7.2010, pag. 1.

    (5)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0372.


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