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Document 62009FA0027
Case F-27/09: Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 29 June 2010 — Hanschmann v European Police Office (Europol) (Staff case — Europol employees — Non-renewal of a contract — Contract of indefinite duration — Article 6 of the Staff Regulations applicable to Europol employees — Principle of respect for the rights of the defence)
Causa F-27/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Hanschmann/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)
Causa F-27/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Hanschmann/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)
GU C 288 del 23.10.2010, p. 67–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/67 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Hanschmann/Ufficio europeo di polizia (Europol)
(Causa F-27/09) (1)
(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)
(2010/C 288/124)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Ingo Hanschmann (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentato dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)
Oggetto
L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa il ricorrente dell’impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.
Dispositivo
1) |
La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato al sig. Hanschmann la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata. |
2) |
L’Europol é condannato alle spese. |