This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010TN0347
Case T-347/10: Action brought on 27 August 2010 — Adelholzener Alpenquellen v OHIM (Shape of a bottle with a relief-like depiction of three mountain summits)
Causa T-347/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna)
Causa T-347/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna)
GU C 288 del 23.10.2010, p. 52–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/52 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna)
(Causa T-347/10)
()
(2010/C 288/96)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentante: avv. O. Rauscher)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1516/2009-1; |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna, per prodotti della classe 32
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio comunitario in questione avrebbe carattere distintivo, nonché violazione dell’art. 37, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe dovuto fondare la propria decisione sulla mancanza di un disclaimer, e violazione dell’art. 75, n. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la ricorrente non avrebbe potuto pronunciarsi su determinate rappresentazioni sulle quali si basa la decisione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).