Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0418

    Causa C-418/10 P: Impugnazione proposta il 23 agosto 2010 dalla Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010 , causa T-60/09, Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Stabilator sp zoo

    GU C 288 del 23.10.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 288/24


    Impugnazione proposta il 23 agosto 2010 dalla Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T-60/09, Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Stabilator sp zoo

    (Causa C-418/10 P)

    ()

    (2010/C 288/42)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (rappresentanti: avv.ti A. Zinnecker e S. Müller, Rechtsanwälte)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1.

    annullare la sentenza del Tribunale 7 luglio 2010, causa T-60/09,

    2.

    statuire definitivamente sulla controversia e accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado,

    3.

    in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale nei limiti di quanto indicato al punto 1 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale,

    4.

    condannare il convenuto nel giudizio di impugnazione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    In primo luogo, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe in sé contraddittoria. Da un lato, il Tribunale ammette che la commissione di ricorso si è limitata ad esaminare quale tipo di imprese offra i prodotti e i servizi contrapposti e che quest’ultima ha poi identificato in modo errato il gruppo delle imprese in questione a causa di un’interpretazione troppo restrittiva dell’elenco relativo al marchio anteriore dovuta presumibilmente ad una valutazione complessiva dei prodotti e dei servizi. Dall’altro lato, esso afferma che la questione se la commissione di ricorso abbia commesso errori di valutazione poteva essere risolta solo dopo un «esame concreto delle valutazioni svolte dalla commissione di ricorso riguardo a ciascuno dei prodotti e servizi per cui è stata richiesta la registrazione», laddove è lo stesso Tribunale a svolgere in seguito un tale esame concreto — che, in quanto tale, l’UAMI non ha effettuato — giungendo a concludere che non sono emersi errori di valutazione da parte della commissione di ricorso. Tale incoerenza avrebbe altresì effetti negativi sulla ricorrente, poiché nell’ambito dei singoli raffronti il Tribunale si orienterebbe costantemente al «raffronto complessivo» operato dalla commissione di ricorso, effettuato riguardo ai settori di attività, di modo che l’interpretazione restrittiva dell’elenco dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore così determinata si concretizzerebbe anche a questo livello.

    2.

    In secondo luogo, la ricorrente rileva che il Tribunale viola l’art. 8, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto in ciascun singolo raffronto interpreta restrittivamente gli elenchi dei prodotti e dei servizi dei marchi contrapposti alla luce della classificazione per settori di attività effettuata dalla commissione di ricorso con il suo raffronto complessivo e distorce in tal modo il contenuto di tali elenchi e, di conseguenza, anche i fatti che se ne dovrebbero dedurre quali la natura, la destinazione, l’impiego e i destinatari dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

    3.

    In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 65 del regolamento n. 207/2009 ed il suo proprio regolamento di procedura — segnatamente il principio comunitario del diritto al contraddittorio che in essi trova espressione — non ammettendo determinati documenti benché alla ricorrente non fosse stato possibile presentare questi ultimi già dinanzi all’UAMI dato che non poteva prevedere che quest’ultimo non avrebbe effettuato una comparazione dei singoli prodotti e servizi menzionati nei diversi elenchi bensì soltanto una valutazione complessiva.


    Top