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Document 62009CA0066

    Causa C-66/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Repubblica di Lituania) — Kirin Amgen Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras [Diritto dei brevetti — Specialità farmaceutiche — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Artt. 7, 19 e 19 bis, lett. e) — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Termine per il deposito della domanda di un tale certificato]

    GU C 288 del 23.10.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 288/11


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Repubblica di Lituania) — Kirin Amgen Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

    (Causa C-66/09) (1)

    (Diritto dei brevetti - Specialità farmaceutiche - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Artt. 7, 19 e 19 bis, lett. e) - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Termine per il deposito della domanda di un tale certificato)

    (2010/C 288/17)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente: Kirin Amgen Inc.

    Convenuto: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

    In presenza di: Amgen Europe BV

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione degli artt. 3, lett. b), 7, n. 1, 13, n. 1, nonché 19 e 23 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Società titolare di un brevetto europeo e di un’autorizzazione comunitaria di immissione in commercio di un medicinale, che ha chiesto un certificato protettivo complementare per tale medicinale — Determinazione della data di decorrenza del termine previsto per il deposito della domanda di certificato complementare — Data di rilascio dell’autorizzazione di immissione in commercio o data di entrata in vigore del regolamento di cui trattasi in Lituania a seguito della sua adesione all’Unione europea.

    Dispositivo

    1)

    Gli artt. 7 e 19 bis, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non consentono al titolare di un brevetto di base in vigore per un prodotto di domandare alle autorità lituane competenti, entro un termine di sei mesi dalla data di adesione della Repubblica di Lituania all’Unione europea, il rilascio di un certificato protettivo complementare qualora, più di sei mesi prima dell’adesione, sia stata ottenuta un’autorizzazione d’immissione in commercio per tale prodotto, in quanto medicinale, conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, ma non sia stata rilasciata per un siffatto prodotto un’autorizzazione d’immissione in commercio in Lituania.


    (1)  GU C 90 del 18.4.2009.


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