Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0064

    Causa C-64/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Procedimento penale a carico di Ernst Engelmann (Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni per la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco — Attribuzione delle concessioni limitata unicamente alle società per azioni con sede nel territorio nazionale — Attribuzione della totalità delle concessioni senza alcuna apertura alla concorrenza)

    GU C 288 del 23.10.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 288/9


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Procedimento penale a carico di Ernst Engelmann

    (Causa C-64/08) (1)

    (Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni per la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco - Attribuzione delle concessioni limitata unicamente alle società per azioni con sede nel territorio nazionale - Attribuzione della totalità delle concessioni senza alcuna apertura alla concorrenza)

    (2010/C 288/14)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesgericht Linz

    Imputato nella causa principale

    Ernst Engelmann

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Linz — Interpretazione degli artt. 43 e 49 CE — Normativa nazionale che vieta, a pena di sanzioni penali, la gestione di giochi d'azzardo nelle case da gioco in assenza di una concessione rilasciata dall'autorità competente, ma riservando la possibilità di ottenere una tale concessione, di una durata massima di 15 anni, alle sole società per azioni stabilite sul territorio nazionale e non aventi società controllate all'estero

    Dispositivo

    1)

    L’art. 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.

    2)

    L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.


    (1)  GU C 116 del 9.5.2008.


    Top