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Document 62010CN0213

Causa C-213/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 4 maggio 2010 — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»

GU C 195 del 17.7.2010, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 4 maggio 2010 — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»

(Causa C-213/10)

2010/C 195/12

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: F-Tex SIA

Convenuta: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»

Questioni pregiudiziali

1)

Tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Gourdain e Seagon, se l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 (1) e l’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001 (2) debbano essere interpretati nel senso che:

a)

un giudice nazionale adito in una procedura d’insolvenza ha competenza esclusiva per un’azione pauliana che emana direttamente dalla procedura d’insolvenza o è ad essa strettamente connessa, e le eccezioni a detta competenza si possono fondare solamente su altre disposizioni del regolamento n. 1346/2000;

b)

un’azione pauliana esperita dall’unico creditore di un’impresa nei cui confronti è stata aperta una procedura d’insolvenza in uno Stato membro deve essere qualificata come una materia di diritto civile e commerciale ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001, tenuto conto che detta azione è:

esperita in un altro Stato membro,

deriva da un diritto di credito contro terzi ad esso ceduto dal curatore sulla base di un accordo reciproco, limitando in tal modo la portata dell’azione del curatore nel primo Stato membro, e

non comporta nessun rischio per altri potenziali creditori.

2)

Se il diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente, riconosciuta dalla Corte di giustizia come principio generale del diritto dell’Unione europea e garantita dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

a)

i giudici nazionali competenti a conoscere di un’azione pauliana (dipendendo dalla sua connessione con la procedura d’insolvenza) ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 o dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non possono entrambi dichiararsi incompetenti;

b)

qualora un organo giudicante di uno Stato membro abbia dichiarato inammissibile un’azione pauliana per difetto di competenza, un organo giudicante di un altro Stato membro, che cerca di garantire il diritto al giudice del ricorrente, è legittimato a dichiararsi competente d’ufficio, a prescindere dal fatto che, conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia di determinazione della competenza giurisdizionale internazionale, non possa farlo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000 L 160, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2004 L 12, pag. 1).


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