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Document 62010FN0021

Causa F-21/10: Ricorso presentato il 31 marzo 2010 — Marcuccio/Commissione

GU C 161 del 19.6.2010, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/57


Ricorso presentato il 31 marzo 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-21/10)

(2010/C 161/92)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fatto che la convenuta ha inviato una nota d’addebito relativa agli onorari dell’avvocato che l’aveva assistita nella causa T-241/03 all’avvocato che aveva difeso il ricorrente nella causa summenzionata e non al ricorrente stesso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione implicita mercé la quale venne in essere il rigetto della domanda datata 23 febbraio 2009;

per quanto necessario, annullare l'atto, comunque formatosi, di ripulsa del reclamo, datato14 settembre 2009, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 23 febbraio 2009;

per quanto necessario, annullare la nota datata 1o dicembre 2009, redatta in lingua francese, e ricevuta dal ricorrente, in data 19 gennaio 2010, compiegata all'allegata traduzione della medesima in lingua italiana;

condannare la Commissione a risarcire il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente in relazione alla redazione ed all'invio all’avvocato che lo aveva rappresentato nella causa T-241/03 della nota datata 4 dicembre 2006, mercé la corresponsione, in favore dell'attore, della somma di 10 000 euro, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 febbraio 2009 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 10 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la convenuta alle spese.


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