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Document 62010CN0188

Causa C-188/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 aprile 2010 — Procedimento penale a carico di Aziz Melki

GU C 161 del 19.6.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 aprile 2010 — Procedimento penale a carico di Aziz Melki

(Causa C-188/10)

(2010/C 161/53)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Imputato nella causa principale

Aziz Melki

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, osti ad una legislazione quale quella risultante dagli artt. 23-2, secondo comma, e 23-5, secondo comma, del decreto legislativo 7 novembre 1958, n. 1067, inseriti dalla legge organica 10 dicembre 2009, n. 1523, nella parte in cui impongono ai giudici di pronunciarsi in via prioritaria sul rinvio, al Conseil constitutionnel, della questione di legittimità costituzionale ad essi sottoposta, nella misura in cui detta questione verte sull’illegittimità costituzionale di una disposizione di diritto interno a causa della sua contrarietà alle disposizioni del diritto dell'Unione;

2)

Se l’art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, osti ad una legislazione quale quella risultante dall’art. 78-2, quarto comma, del codice di procedura penale che prevede che «in una zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati contraenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed una linea tracciata a 20 km dalla stessa, nonché nelle zone accessibili al pubblico dei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie o stradali aperti al traffico internazionale ed identificati con decreto, l'identità di ogni persona possa anche essere controllata, secondo le modalità previste dal primo comma, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge di detenere, portare ed esibire titoli e documenti. Qualora detto controllo avvenga a bordo di un treno che effettua un collegamento internazionale, esso può essere svolto sulla parte di tratta tra la frontiera e la prima fermata situata al di là dei 20 km dalla frontiera. Tuttavia, sulle linee ferroviarie che effettuano un collegamento internazionale e presentano caratteristiche di servizio particolari, il controllo può anche avvenire tra tale fermata ed una fermata situata entro il limite dei 50 km seguenti. Dette linee e dette fermate sono identificate con decreto ministeriale. Quando esiste una tratta autostradale che inizia nella zona menzionata nella prima frase del presente comma, ed il primo casello autostradale si situa oltre la linea dei 20 km, il controllo può anche essere effettuato prima di tale primo casello nelle aree di sosta nonché presso tale casello e nelle aree di sosta attigue. I caselli interessati da tale disposizione sono identificati con decreto».


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