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Document 62010CN0162
Case C-162/10: Reference for a preliminary ruling from the High Court of Ireland made on 7 April 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd v Ireland and the Attorney General
Causa C-162/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 7 aprile 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Ireland and the Attorney General
Causa C-162/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 7 aprile 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Ireland and the Attorney General
GU C 161 del 19.6.2010, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 7 aprile 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Ireland and the Attorney General
(Causa C-162/10)
(2010/C 161/36)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrente: Phonographic Performance (Ireland) Ltd
Convenuti: Ireland and the Attorney General
Questioni pregiudiziali
i) |
Se l’albergo che fornisce apparecchi televisivi e/o radio nelle proprie camere a cui distribuisce un segnale di trasmissione sia un «utente» che effettua una «comunicazione al pubblico» di un fonogramma che potrebbe essere eseguito in una trasmissione ai fini dell’art. 8, n. 2, della direttiva codificata del Parlamento e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE (1); |
ii) |
in caso di risposta affermativa al punto (i), se l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115/CE obblighi gli Stati membri a prevedere il diritto al pagamento di un’equa remunerazione da parte dell’albergo oltre all’equa remunerazione dovuta dall’emittente per l’esecuzione del fonogramma; |
iii) |
in caso di risposta affermativa al punto (i), se l’art. 10 della direttiva 2006/115/CE consenta agli Stati membri di esonerare gli alberghi dall’obbligo di versare «un’unica equa remunerazione» a motivo dell’«utilizzazione privata» ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), della detta direttiva; |
iv) |
se l’albergo che, all’interno delle camere, fornisce apparecchi (non televisivi o radio) e fonogrammi in formato digitale o analogico che possono essere eseguiti o ascoltati da tali apparecchi sia un «utente» che effettua una «comunicazione al pubblico» dei fonogrammi ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115/CE; |
v) |
in caso di risposta affermativa al punto (iv), se l’art. 10 della direttiva 2006/115/CE consenta agli Stati membri di esonerare gli alberghi dall’obbligo di pagare «un’unica equa remunerazione» a motivo dell’«utilizzazione privata» ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), della detta direttiva. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28).