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Document 52009AP0188

Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

GU C 117E del 6.5.2010, p. 258–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/258


Giovedì 26 marzo 2009
Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) *

P6_TA(2009)0188

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

2010/C 117 E/50

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0563),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0353/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0091/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità.

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità, contribuendo positivamente alla coesione delle regioni dell'Unione europea mediante la riduzione delle disparità economiche e sociali tra regioni con diversi livelli di sviluppo .

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

(2)

La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari all’interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento.

(2)

La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari all’interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento. Il nuovo programma comunitario di aiuto alimentare agli indigenti dovrebbe continuare a garantire la realizzazione degli obiettivi della PAC, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione assicurando a tutte le regioni uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

(5)

L'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari è basato sulla distribuzione di prodotti alimentari che vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti.

(5)

L'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari è basato sulla distribuzione di prodotti alimentari che vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Tuttavia, le crescenti tensioni sul mercato mondiale delle materie prime agricole, come pure la progressiva soppressione degli strumenti di orientamento della produzione e di stoccaggio, realizzata nelle successive riforme della PAC , hanno ridotto l’autonomia alimentare dell’Unione europea in termini di quantità e gamma di prodotti disponibili, nonché la sua capacità di rispondere alle esigenze alimentari degli indigenti ovvero alle crisi alimentari o speculative internazionali. Ciononostante, l'Unione europea non può porre termine da un giorno all'altro a un programma già in corso. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, a integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti. Gli acquisti sul mercato dovrebbero essere fatti secondo criteri di competitività, privilegiando tuttavia l'acquisto di prodotti di origine comunitaria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Un programma comunitario non può costituire l’unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nella Comunità. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma comunitario a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigenti, promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la dispersione geografica delle limitate scorte d’intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma comunitario deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia.

(6)

Un programma comunitario non può costituire l’unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nella Comunità. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma comunitario a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigenti, in particolare nelle regioni meno sviluppate , promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la dispersione geografica delle limitate scorte d’intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma comunitario deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7

(7)

Ai fini di una completa valorizzazione dell’elemento di coesione del programma comunitario, del rafforzamento delle sinergie da esso create e di un’oculata pianificazione, è opportuno disporre che gli Stati membri partecipino al finanziamento del programma di aiuto alimentare agli indigenti. Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento comunitario e il contributo finanziario della Comunità deve essere inserito tra le spese che possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Nei primi anni di applicazione del programma riveduto si dovrebbero prevedere tassi di cofinanziamento più elevati, al fine di mantenere un elevato tasso di utilizzo dei fondi, agevolare l’introduzione graduale del cofinanziamento, consentire una transizione indolore ed evitare il rischio di interruzione del programma per mancanza di risorse.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 9

(9)

L’esperienza ha dimostrato che sarebbe auspicabile apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma e, in particolare, offrire agli Stati membri e agli organismi designati una prospettiva più a lungo termine mediante piani pluriennali. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani triennali per l’attuazione del programma, in base alle richieste comunicatele dagli Stati membri e ad altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri dovranno formulare le loro richieste in termini di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di un piano triennale sulla base di programmi nazionali di distribuzione, specificando gli obiettivi e le priorità dell’assistenza alimentare agli indigenti. La Commissione deve definire una metodologia obiettiva per la ripartizione dei fondi disponibili.

(9)

L’esperienza ha dimostrato che sarebbe auspicabile apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma e, in particolare, offrire agli Stati membri e agli organismi designati una prospettiva più a lungo termine mediante piani pluriennali. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani triennali per l’attuazione del programma, in base alle richieste comunicatele dagli Stati membri e ad altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri dovranno formulare le loro richieste in termini di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di un piano triennale sulla base di programmi nazionali di aiuto alimentare specificando gli obiettivi e le priorità dell’assistenza alimentare agli indigenti. La Commissione deve definire una metodologia obiettiva per la ripartizione dei fondi disponibili. In situazioni eccezionali, e quando il numero degli indigenti è maggiore del previsto, gli Stati membri possono invitare la Commissione a rivedere i piani.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 1

1.   Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari sul mercato.

1.   Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari di origine comunitaria sul mercato , con una preferenza per i prodotti alimentari freschi di produzione locale .

I prodotti alimentari sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione.

I prodotti alimentari di origine comunitaria sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 2

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari , indicanti i quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di tre anni e altri dati pertinenti.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di aiuto alimentare , indicanti i dettagli delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi principali, le organizzazioni interessate, le richieste di quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di tre anni e altri dati pertinenti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro e i contributi finanziari minimi annuali degli Stati membri , determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro, determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

 

Questi organismi appongono un pannello informativo nei luoghi di distribuzione, oppure un'etichetta autoadesiva nei luoghi di distribuzione itineranti, indicante che gli organismi stessi beneficiano del programma comunitario di aiuto alimentare. Questa affissione rappresenta il mezzo per comunicare ai destinatari che essi beneficiano dell’aiuto comunitario.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b

(b)

notificano tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull’attuazione dei programmi di aiuto alimentare.

(b)

notificano alla Commissione ogni circostanza che incida sull’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

b)

il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato.

b)

Il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato nel quadro delle procedure orientate alla concorrenza.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

b)

spese di trasporto dei prodotti alimentari e spese amministrative a carico degli organismi designati, direttamente correlate all’attuazione del programma.

b)

spese di trasporto e di immagazzinamento dei prodotti alimentari e spese amministrative a carico degli organismi designati, direttamente correlate all’attuazione del programma.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.     Per l’insieme delle spese di trasporto, di immagazzinamento e amministrative (comprese le spese di comunicazione) gli Stati membri stabiliscono un massimale corrispondente ad una percentuale dei prodotti acquistati o scambiati, tenendo eventualmente conto delle specificità locali. Gli Stati membri ripartiscono la dotazione finanziaria tra queste tre voci di spesa. Gli stanziamenti non utilizzati nell’ambito di questa dotazione possono essere riassegnati all’acquisto di derrate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

7.   La Comunità cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma.

7.   La Comunità finanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – alinea

Il tasso di cofinanziamento comunitario non supera:

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a

(a)

per il piano triennale che inizia il 1o gennaio 2010, il 75 % delle spese ammissibili, o l’85 % delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007–2013, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione;

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b

(b)

per i successivi piani triennali, il 50 % delle spese ammissibili, o il 75 % delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione in un dato anno, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE e in successive decisioni.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 184 – punto 9

«(9)

al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2012 , sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità di cui all’articolo 27, corredata di proposte appropriate

«(9)

al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2011, sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità di cui all’articolo 27, corredata di una proposta di decisione sul proseguimento del programma dopo il periodo attuale di finanziamento e di qualsiasi altra proposta appropriata necessaria


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