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Document 52009AP0171

Nuovi prodotti alimentari ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura uniforme] (COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, recante modifica del regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97

GU C 117E del 6.5.2010, p. 236–254 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/236


Mercoledì 25 marzo 2009
Nuovi prodotti alimentari ***I

P6_TA(2009)0171

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura uniforme] (COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

2010/C 117 E/46

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0872),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0027/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0512/2008),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 25 marzo 2009
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, recante modifica del regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97

P6_TC1-COD(2008)0002

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel dare attuazione alla politica comunitaria, e visto il trattato che istituisce la Comunità europea, si deve garantire un livello elevato di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, nonché un livello elevato di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente. Inoltre dovrebbe sempre essere applicato il principio di precauzione stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).

(2)

Nel dare attuazione alle politiche comunitarie deve essere garantito un elevato livello di tutela della salute umana , che dovrebbe avere la priorità rispetto al funzionamento del mercato interno .

(3)

L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea chiarisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

(4)

Le norme definite nell'ambito della legislazione comunitaria devono essere applicate a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario, compresi quelli importati da paesi terzi.

(5)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare (4), invita la Commissione a presentare proposte volte a vietare a scopi di approvvigionamento alimentare i) la clonazione di animali, ii) l'allevamento di animali clonati o della loro progenie, iii) l'immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie e iv) l'importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.

(6)

Il Comitato scientifico della Commissione sui rischi sanitari emergenti e nuovi (SCENIHR) ha adottato il 28-29 settembre 2005 un parere che giunge alla conclusione che «esistono notevoli lacune nelle conoscenze necessarie per la valutazione dei rischi, tra cui la caratterizzazione delle nanoparticelle, l'individuazione e la misurazione delle stesse, la risposta ai dosaggi, l'impatto e la persistenza delle nanoparticelle nel corpo umano e nell'ambiente e tutti gli aspetti relativi alla tossicologia ed ecotossicologia delle nanoparticelle»; inoltre il parere dello SCENIHR conclude che «i metodi tossicologici ed ecotossicologici esistenti potrebbero risultare inadeguati per fronteggiare tutti i problemi creati dalle nanoparticelle.».

(7)

Le norme comunitarie sui nuovi prodotti alimentari sono definite dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5) e dal regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 258/97 e sostituirlo con il presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni attualmente definite dal regolamento (CE) n. 1852/2001.

(8)

Per garantire la continuità col regolamento (CE) n. 258/97, l’assenza nella Comunità di un utilizzo significativo per il consumo umano prima della data d’applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, vale a dire il 15 maggio 1997, dovrebbe valere come criterio per considerare nuovo un prodotto alimentare. Per utilizzo all'interno della Comunità s'intende un utilizzo negli Stati membri, a prescindere dalla loro data di adesione all'Unione europea.

(9)

La definizione attuale di nuovo prodotto alimentare dovrebbe essere chiarita , illustrando i criteri per determinare il carattere di novità, e aggiornata, sostituendo le categorie esistenti con un riferimento alla definizione generale di prodotto alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 ║.

(10)

I prodotti alimentari con struttura molecolare primaria nuova o intenzionalmente modificata, quelli costituiti da microrganismi, funghi o alghe o isolati da essi, i nuovi ceppi di microrganismi per i quali non vi è esperienza di utilizzo sicuro, nonché i concentrati di sostanze naturalmente presenti nelle piante, dovrebbero essere considerati nuovi prodotti alimentari secondo la definizione del presente regolamento.

(11)

Dovrebbe anche essere chiarito che un prodotto alimentare va considerato nuovo quando si applica una tecnologia di produzione che non veniva utilizzata in precedenza. In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle nuove tecnologie di allevamento e ai nuovi processi di produzione che hanno un impatto sugli alimenti, e dunque potrebbero averlo sulla sicurezza alimentare. I nuovi prodotti alimentari pertanto dovrebbero comprendere alimenti derivati da piante e animali, prodotti mediante tecniche di allevamento non tradizionali o modificati mediante nuovi processi produttivi, come la nanotecnologia e la nanoscienza, che potrebbero avere un impatto sugli alimenti. I prodotti alimentari derivati da nuove varietà di piante, o da animali ottenuti mediante le tecniche d’allevamento tradizionali non dovrebbero essere considerati nuovi.

(12)

La clonazione di animali è incompatibile con la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (7), il cui allegato stabilisce al punto 20 che non devono essere praticati procedimenti di allevamento naturali o artificiali che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Pertanto non devono essere inclusi nell'elenco comunitario prodotti alimentari ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.

(13)

I metodi di prova attualmente disponibili non sono adeguati per valutare i rischi associati ai nanomateriali. Occorre mettere a punto con urgenza metodi di prova specifici per i nanomateriali che non prevedano la sperimentazione su animali.

(14)

Il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie ha dichiarato, nel suo parere n. 23 del 16 gennaio 2008 sugli aspetti etici della clonazione animale a scopo alimentare, di non ritenere «che vi siano argomenti convincenti che giustifichino la produzione di alimenti da animali clonati e dalla loro progenie». Il comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso nel suo parere del 15 luglio 2008 sulla clonazione animale (8) che «vi sono state conseguenze negative, spesso gravi e fatali, sulla salute e il benessere di un significativo numero di cloni».

(15)

È opportuno che solo i nanomateriali che figurano in un elenco di nanomateriali approvati siano presenti negli imballaggi dei prodotti alimentari, con indicazione del limite di cessione nei o sui prodotti alimentari contenuti negli imballaggi stessi.

(16)

Gli alimenti ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie devono, comunque, essere esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento. Essi devono essere disciplinati da un regolamento specifico, adottato in codecisione, e non va loro applicata la procedura di autorizzazione uniforme. Prima della data di applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti una proposta legislativa al riguardo. Fino all'entrata in vigore di un regolamento sugli animali clonati si deve imporre una moratoria dell'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie.

(17)

Occorrerà adottare disposizioni attuative per stabilire ulteriori criteri che permettano di valutare più facilmente se un prodotto alimentare sia stato precedentemente utilizzato in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997. Se un prodotto alimentare è stato utilizzato in modo esclusivo come integratore o come ingrediente di un integratore, come definito dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (9) , prima di tale data, può essere immesso sul mercato dopo tale data per lo stesso utilizzo senza essere considerato un nuovo prodotto alimentare. Tale utilizzo come integratore o come ingrediente di un integratore non può però essere considerato nel valutare se il prodotto sia stato utilizzato in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997. Pertanto gli altri utilizzi di quell’alimento, ossia quelli diversi dalla funzione di integratore alimentare, devono essere autorizzati in conformità del presente regolamento.

(18)

I prodotti alimentari ottenuti a partire da ingredienti alimentari esistenti sul mercato comunitario, in particolare quelli ottenuti modificando la composizione o le quantità di tali ingredienti, non dovrebbero essere considerati nuovi prodotti alimentari.

(19)

Le disposizioni della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (10) vanno applicate nel caso in cui, tenuto conto di tutte le sue caratteristiche, un prodotto rientri sia nella definizione di «medicinale» sia nella definizione di prodotto prevista da altri strumenti legislativi comunitari. A tale riguardo, se uno Stato membro stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/83/CE, che una sostanza è un medicinale, può limitarne l'immissione sul mercato in conformità della legislazione comunitaria.

(20)

I nuovi prodotti alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero mantenere il proprio status di nuovi prodotti alimentari, ma dovrebbe essere necessaria un’autorizzazione per i nuovi utilizzi di tali prodotti.

(21)

Gli alimenti destinati a utilizzi tecnologici o modificati geneticamente non rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento sempre che siano soggetti a valutazione della sicurezza e ad approvazione in conformità di altre norme comunitarie . Pertanto, gli alimenti utilizzati unicamente come additivi rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (11) , gli aromi rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (12) , i solventi da estrazione rientranti nell’ambito d’applicazione della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (13), gli enzimi rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (14) e gli alimenti geneticamente modificati rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (15) devono essere esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.

(22)

L’utilizzo di vitamine e minerali è disciplinato da specifiche legislazioni alimentari settoriali. Dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento le vitamine e i minerali rientranti nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (16), della direttiva 2002/46/CE ║ e del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (17).

(23)

I nuovi prodotti alimentari, diversi dalle vitamine e dai minerali, destinati a un’alimentazione particolare, all’arricchimento degli alimenti o all’utilizzo in quanto integratori alimentari dovrebbero essere valutati in conformità dei criteri di sicurezza e dei requisiti applicabili a tutti i nuovi prodotti alimentari. Allo stesso tempo, essi dovrebbero rimanere soggetti alle norme della direttiva 89/398/CEE e delle direttive specifiche citate nel suo articolo 4, paragrafo 1 e nel suo allegato I, nonché della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(24)

▐ Per i casi in cui ▐ non ha informazioni sul consumo umano prima del 15 maggio 1997 , la Commissione deve stabilire una procedura semplice e trasparente ▐, con la partecipazione degli Stati membri. Tale procedura dev'essere adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(25)

I nuovi prodotti alimentari devono essere immessi sul mercato comunitario solo se sono sicuri e non inducono in errore il consumatore. La valutazione della loro sicurezza deve basarsi sul principio di precauzione quale stabilito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, essi non devono differire dagli alimenti che ▐ sono destinati a sostituire in maniera da risultare svantaggiosi per i consumatori sul piano nutrizionale.

(26)

È necessario applicare una procedura centralizzata e armonizzata per la valutazione della sicurezza e l’autorizzazione che risulti efficiente, di durata limitata e trasparente. Al fine di armonizzare ulteriormente le diverse procedure di autorizzazione degli alimenti, è opportuno che la valutazione della sicurezza dei nuovi prodotti alimentari e la loro iscrizione nell’elenco comunitario si effettuino in conformità della procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (18). L'approvazione dei nuovi prodotti alimentari dovrebbe inoltre tener conto di altri fattori attinenti alla materia in esame, tra cui i fattori di ordine etico.

(27)

Allo scopo di evitare la sperimentazione animale, gli esperimenti su animali vertebrati ai fini del presente regolamento possono essere eseguiti solo in caso di assoluta necessità. Il presente regolamento deve garantire che gli esperimenti su animali vertebrati siano ridotti al minimo e che si evitino le doppie sperimentazioni, e deve promuovere l'uso di metodi di sperimentazione non animale e di strategie sperimentali intelligenti. Nel processo di sviluppo di nuovi prodotti alimentari i risultati esistenti dei test effettuati su vertebrati devono essere condivisi. Inoltre, conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (19), i test su animali vertebrati devono essere sostituiti, limitati o affinati. L'applicazione del presente regolamento deve basarsi, ove possibile, sull'impiego di idonei metodi di sperimentazione alternativi. È opportuno che entro sette anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione proceda a un riesame delle norme sulla protezione dei dati per quanto riguarda i risultati degli esperimenti su animali vertebrati, modificandole se necessario.

(28)

Occorre anche definire i criteri per la valutazione dei rischi potenziali derivanti dai nuovi prodotti alimentari. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata dei nuovi prodotti alimentari, occorre che a tale valutazione proceda l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») in cooperazione con le autorità degli Stati membri .

(29)

Gli aspetti etici e ambientali vanno considerati parte della valutazione del rischio nel corso della procedura di autorizzazione. La valutazione di tali aspetti deve essere effettuata rispettivamente dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie e dall'Agenzia europea dell'ambiente.

(30)

Per semplificare le procedure, i richiedenti dovrebbero poter presentare un’unica domanda per prodotti alimentari disciplinati da diverse legislazioni alimentari settoriali. Il regolamento (CE) n. 1331/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(31)

È necessario introdurre, se del caso e sulla base delle conclusioni della valutazione della sicurezza, obblighi in materia di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per l’utilizzo dei nuovi prodotti alimentari destinati al consumo umano.

(32)

L’iscrizione di un nuovo prodotto alimentare nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari dovrebbe avvenire senza pregiudicare la possibilità di valutare gli effetti del consumo complessivo di una sostanza aggiunta o utilizzata per la fabbricazione di quel prodotto alimentare o di un prodotto comparabile in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(33)

In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi l’innovazione, nel settore agroalimentare, è opportuno proteggere gli investimenti effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni e dei dati forniti a sostegno di una domanda a norma del presente regolamento. Le nuove prove scientifiche e i dati oggetto di un diritto di proprietà forniti a sostegno di una domanda di iscrizione di un nuovo prodotto alimentare nell’elenco comunitario non dovrebbero essere utilizzati a beneficio di un altro richiedente durante un periodo di tempo limitato senza il consenso del primo richiedente. La protezione dei dati scientifici forniti da un richiedente non dovrebbe impedire ad altri soggetti di richiedere l’iscrizione di un nuovo prodotto alimentare nell’elenco comunitario sulla base dei propri dati scientifici. Inoltre, la protezione dei dati scientifici non deve impedire la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative ai dati utilizzati nella valutazione della sicurezza dei nuovi prodotti alimentari. I diritti di proprietà intellettuale devono nondimeno essere rispettati.

(34)

I nuovi prodotti alimentari sono soggetti alle norme generali in materia di etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (20). In alcuni casi può essere necessario che l’etichetta contenga informazioni supplementari, in particolare per quanto riguarda la descrizione dell’alimento, la sua origine, le sue condizioni d’uso. Pertanto, l’iscrizione di un nuovo prodotto alimentare nell’elenco comunitario può essere soggetta a condizioni d’uso specifiche od obblighi di etichettatura.

(35)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (21), armonizza le disposizioni degli Stati membri che riguardano dette indicazioni. Pertanto, le indicazioni riguardanti i nuovi prodotti alimentari dovrebbero sempre essere formulate in osservanza di tale regolamento. Se un richiedente desidera che un nuovo prodotto alimentare rechi un'indicazione sulla salute per cui occorre l'autorizzazione in conformità degli articoli 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006, e se le domande concernenti il nuovo prodotto alimentare e l'indicazione sulla salute contengono entrambe una richiesta di protezione di dati oggetto di un diritto di proprietà, i periodi di protezione dei dati dovrebbero avere la stessa decorrenza e durata, su domanda del richiedente.

(36)

Relativamente alla valutazione e gestione della sicurezza degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi, occorre tener conto dell’esperienza di utilizzo alimentare sicuro nel paese terzo d’origine. Tale esperienza non dovrebbe comprendere gli utilizzi non alimentari o gli utilizzi non collegati a una dieta normale. Se gli Stati membri e/o l’Autorità non presentano obiezioni motivate relative alla sicurezza sulla base di dati scientifici, ad esempio di informazioni sugli effetti nocivi per la salute, sarà consentito immettere l’alimento sul mercato comunitario dopo aver notificato l’intenzione di procedere in tal senso , purché non esistano obiezioni di natura etica .

(37)

Il Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE) istituito con decisione della Commissione del 16 dicembre 1997(SEC(97)2404) dovrebbe essere consultato, in casi motivati , al fine di ottenere un parere sui problemi etici connessi con l'uso delle nuove tecnologie e con l’immissione sul mercato dei nuovi prodotti alimentari.

(38)

I nuovi prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero continuare a essere commercializzati. I nuovi prodotti alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero essere iscritti nell'elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari istituito dal presente regolamento. Inoltre, se la relazione di valutazione iniziale prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento non è ancora stata trasmessa alla Commissione, così come in tutti i casi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, è richiesta una relazione di valutazione complementare in conformità dell'articolo 6, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 258/97, le domande presentate in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 devono essere considerate domande presentate a norma del presente regolamento. Qualora siano chiamati a pronunciarsi, l'autorità e gli Stati membri dovrebbero tener conto del risultato della valutazione iniziale. Altre richieste presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere trattate conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 258/97.

(39)

Dato che gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può disporre disposizioni in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e tutte le disposizioni necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(41)

Le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (22).

(42)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i criteri in base ai quali si può ritenere che gli alimenti siano stati utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997. Tali disposizioni di portata generale e ║ intese a completare il regolamento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(43)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (23) stabilisce norme generali relative all’effettuazione di controlli ufficiali per verificare il rispetto della legislazione in campo alimentare. Occorre pertanto che gli Stati membri effettuino controlli ufficiali in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di far rispettare il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l’immissione dei nuovi prodotti alimentari sul mercato comunitario, al fine di garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umana , della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, ▐ allo stesso tempo assicurando la trasparenza e un funzionamento efficace del mercato interno e stimolando l'innovazione nel settore agroalimentare .

Articolo 2

Campo d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica all’immissione dei nuovi prodotti alimentari sul mercato della Comunità.

2.   Il presente regolamento , salvo disposizione contraria, non si applica:

a)

agli alimenti quando e nella misura in cui sono utilizzati come:

i)

additivi alimentari rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 ;

ii)

aromi rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 ;

iii)

solventi da estrazione utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari e rientranti nell’ambito d’applicazione della direttiva 88/344/CEE ║;

iv)

enzimi rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 ;

v)

vitamine e minerali rientranti nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/398/CEE, della direttiva 2002/46/CE o del regolamento (CE) n. 1925/2006, ad eccezione delle vitamine e dei minerali precedentemente autorizzati ed ottenuti tramite processi di produzione o utilizzando nuove fonti di cui non si era tenuto conto al momento della loro autorizzazione a norma della legislazione pertinente, qualora tali processi di produzione o nuove fonti comportino cambiamenti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a, punto iii);

b)

agli alimenti rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003.

c)

alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie. Prima del … (24), la Commissione presenta una proposta legislativa per vietare l'immissione sul mercato comunitario di alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie. La proposta è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento si applica agli additivi, enzimi ed aromi, nonché a determinati ingredienti con proprietà aromatizzanti per la cui produzione si impiega un nuovo processo non utilizzato prima del 15 maggio 1997, che comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento (ad esempio nanomateriali ingegnerizzati).

4.   Se del caso si può determinare, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 20, paragrafo 3 , se un tipo di alimento rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Qualora un nuovo prodotto alimentare possa avere sull'organismo umano un effetto comparabile a quello di un medicinale, la Commissione chiede all'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) un parere che stabilisca se tale prodotto rientra nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Inoltre, s’intende per:

a)

«nuovo prodotto alimentare»:

i)

un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997.

ii)

un alimento di origine vegetale o animale nei casi in cui alle piante o agli animali rispettivi sia applicata una tecnica non tradizionale di allevamento non utilizzata prima del 15 maggio 1997 , ad eccezione degli alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie;

iii)

un alimento sottoposto a un nuovo processo di produzione ║ non utilizzato prima del 15 maggio 1997che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;

iv)

un alimento che contiene o è costituito da nanomateriali ingegnerizzati non utilizzati per la produzione alimentare nella Comunità prima del 15 maggio 1997.

L’utilizzo di un alimento esclusivamente come integratore o come ingrediente di un integratore non è sufficiente per stabilire se il prodotto sia stato utilizzato in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997. Tuttavia, se un alimento è stato utilizzato in modo esclusivo come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare prima di tale data, può essere immesso sul mercato comunitario dopo tale data per lo stesso utilizzo senza essere considerato un nuovo prodotto alimentare. Altri criteri per valutare se un prodotto alimentare sia stato utilizzato in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997, destinati a modificare, anche completandoli, elementi non essenziali del presente regolamento, possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3,

b)

«alimento tradizionale proveniente da un paese terzo», un nuovo prodotto alimentare naturale e non ingegnerizzato con un’esperienza di utilizzo alimentare in un paese terzo, ossia facente parte da almeno venticinque anni prima del …  (26) della dieta abituale di gran parte della popolazione di tale paese;

c)

«esperienza di utilizzo alimentare sicuro», il fatto che la sicurezza dell’alimento in questione è confermata dai dati relativi alla sua composizione e dall’esperienza dell’utilizzo passato e presente , per un periodo di almeno trent'anni, nella dieta abituale di una grande parte della popolazione di un paese;

d)

«animali clonati», animali prodotti mediante un metodo di riproduzione asessuata e artificiale, allo scopo di produrre una copia geneticamente identica o quasi identica di un singolo animale;

e)

«progenie di animali clonati», animali prodotti mediante riproduzione sessuata, nel caso in cui almeno uno dei genitori sia un animale clonato;

f)

«nanomateriale ingegnerizzato», qualsiasi materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, oppure composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori a 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.

Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

i)

proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati e/o

ii)

proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche.

3.     Alla luce delle varie definizioni di nanomateriale pubblicate da diversi organismi a livello internazionale, nonché dei continui sviluppi tecnici e scientifici nel settore delle nanotecnologie, la Commissione modifica e adatta la lettera f) del paragrafo 2 basandosi sui progressi tecnici e scientifici e utilizzando le definizioni concordate di conseguenza a livello internazionale. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 4

Raccolta di informazioni in merito alla classificazione di un nuovo prodotto alimentare

1.   La Commissione raccoglie informazioni dagli Stati membri e/o dagli operatori del settore alimentare o da ogni altra parte interessata per determinare se un alimento rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri, gli operatori del settore e le altre parti interessate trasmettono alla Commissione informazioni sulla misura in cui un alimento è stato utilizzato per il consumo umano all’interno della Comunità prima del 15 maggio 1997.

2.     La Commissione pubblica tali dati e le conclusioni tratte dalle informazioni così raccolte, nonché i relativi dati non riservati a sostegno.

3.     Disposizioni di applicazione sulle procedure da seguire nei casi in cui la Commissione non abbia informazioni sull'utilizzo per il consumo umano prima del 15 maggio 1997, che sono destinate a modificare, anche completandoli, elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3, entro il … (27) .

4.   Disposizioni di applicazione del paragrafo 1, destinate a modificare, anche completandoli, elementi non essenziali del presente regolamento, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Capo II

Condizioni e iscrizione nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari

Articolo 5

Elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari

Possono essere immessi sul mercato solo i nuovi prodotti alimentari iscritti nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari (║ «l’elenco comunitario»). L'elenco comunitario è tenuto dalla Commissione, che lo pubblica su un'apposita pagina, accessibile al pubblico, del suo sito Internet.

Articolo 6

Divieto di nuovi prodotti alimentari non conformi

Non sono immessi sul mercato nuovi prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Condizioni per l’iscrizione nell’elenco comunitario

1.    Un nuovo prodotto alimentare può essere iscritto nell’elenco comunitario solo se soddisfa le seguenti condizioni:

a)

in base alle prove scientifiche disponibili, non risulta presentare rischi per la salute dei consumatori e degli animali, il che implica che la valutazione del rischio terrà conto degli effetti cumulativi e sinergici nonché dei possibili effetti nocivi per particolari categorie di popolazione ;

b)

▐ non induce in errore i consumatori;

c)

qualora sia destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale;

d)

nella valutazione si tiene conto del parere dell'Agenzia europea dell'ambiente in merito alla misura in cui nel processo di produzione e in condizioni normali di consumo si verificano conseguenze dannose per l'ambiente;

e)

nella valutazione si tiene conto del parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie in merito alla misura in cui vi siano obiezioni di natura etica;

f)

un nuovo prodotto alimentare capace di produrre effetti negativi su determinate categorie della popolazione sarà autorizzato solo previa attuazione di misure specifiche atte a prevenire tali effetti negativi;

g)

ove richiesto da esigenze di sicurezza dell'utilizzo, saranno fissati livelli massimi di assunzione del nuovo prodotto alimentare, come tale o come componente di altri alimenti o categorie di alimenti;

h)

sono stati valutati gli effetti cumulativi dei nuovi prodotti alimentari che sono utilizzati in differenti alimenti o categorie di alimenti.

2.     I prodotti alimentari sottoposti a processi produttivi che richiedono metodi specifici di valutazione del rischio (ad es. quelli prodotti ricorrendo a nanotecnologie) non possono essere iscritti nell'elenco comunitario fino a quando l'impiego di tali metodi specifici non sia stato approvato e un'adeguata valutazione della sicurezza basata su tali metodi non abbia dimostrato la sicurezza dell'utilizzo dei prodotti alimentari in questione.

3.     Un nuovo prodotto alimentare può essere iscritto nell'elenco comunitario solo in presenza di un parere dell'autorità competente attestante che il prodotto non è nocivo per la salute.

Gli alimenti ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie non sono iscritti nell'elenco comunitario.

4.     In caso di dubbio, dovuto ad esempio all'insufficiente certezza scientifica o alla mancanza di dati, si applica il principio di precauzione e il prodotto alimentare in questione non può essere iscritto nell'elenco comunitario.

Articolo 8

Contenuto dell’elenco comunitario

1.   L’elenco comunitario è aggiornato in conformità della procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1331/2008 ed è pubblicato dalla Commissione su un'apposita pagina del suo sito Internet .

2.   Per ciascun nuovo prodotto alimentare incluso nell’elenco comunitario sono riportati:

a)

una descrizione del prodotto;

b)

l'uso previsto del prodotto;

c)

le condizioni d'uso;

d)

la data d’iscrizione del nuovo prodotto alimentare nell’elenco comunitario e la data di ricevimento della domanda;

e)

il nome e l'indirizzo del richiedente;

f)

la data e i risultati dell'ultima ispezione ai sensi degli obblighi in materia di monitoraggio di cui all'articolo 13;

g)

il fatto che l'iscrizione si basa su nuove prove scientifiche e/o dati oggetto di un diritto di proprietà cui si applica la tutela di cui all'articolo 15;

h)

il fatto che il nuovo prodotto alimentare può essere immesso sul mercato solo dal richiedente di cui alla lettera e), a meno che un richiedente successivo non ottenga l'autorizzazione per tale prodotto senza alcun riferimento ai dati oggetto di un diritto di proprietà del primo richiedente.

3.     Per tutti i nuovi prodotti alimentari è obbligatorio il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Tutti i nuovi prodotti alimentari di cui è stata autorizzata l'immissione sul mercato sono riesaminati dopo cinque anni e quando divengono disponibili maggiori dati scientifici. Nel quadro di tale monitoraggio occorre prestare particolare attenzione alle categorie della popolazione la cui dieta presenta i più alti livelli di assunzione.

4.     Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è applicata la procedura uniforme a prescindere dalla precedente utilizzazione o autorizzazione della sostanza sottoposta a un procedimento produttivo consueto.

5.     Qualora un nuovo prodotto alimentare contenga una sostanza che può presentare rischi per la salute umana in caso di consumo eccessivo, esso è soggetto ad autorizzazione per l'utilizzo entro limiti massimi in determinati alimenti o categorie di alimenti.

6.     Nell'elenco degli ingredienti deve figurare chiaramente ogni ingrediente contenuto sotto forma di nanomateriali. La dicitura «nano» tra parentesi segue la denominazione di tali ingredienti.

7.     Gli alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati devono recare sull'etichetta la dicitura «prodotto a partire da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati».

8.    L' aggiornamento dell'elenco comunitario ▐ è deciso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all' articolo 20, paragrafo 3.

9.   Prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 15, l’elenco comunitario è aggiornato per modificare elementi non essenziali del presente regolamento in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3 ║ in modo che, se l’alimento autorizzato è ancora conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, non figurino più le indicazioni specifiche di cui al paragrafo 2, lettera g) del presente articolo.

10.     Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario con un nuovo prodotto alimentare, quando quest’ultimo non contiene o non si compone di alimenti soggetti alla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 15 e quando:

a)

il nuovo prodotto alimentare è equivalente ad alimenti esistenti, per composizione, metabolismo e livello di sostanze indesiderabili, o

b)

il nuovo prodotto alimentare contiene o si compone di alimenti precedentemente approvati per uso alimentare nella Comunità e quando la nuova utilizzazione prevista non comporta un aumento significativo dell'assunzione da parte dei consumatori, inclusi i consumatori facenti parte di gruppi vulnerabili,

la procedura di notifica prevista all’articolo 10 del presente regolamento si applica per analogia, in deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Articolo 9

Etichettatura dei nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari

Fatti salvi le disposizioni e gli obblighi previsti dalla direttiva 2000/13/CE, tutti i dati specifici relativi ai nuovi prodotti alimentari sono indicati e riportati sull'etichetta al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori:

a)

ogni nuovo prodotto alimentare immesso sul mercato è venduto munito di un'etichetta atta a distinguerlo chiaramente, precisa e facilmente leggibile e comprensibile, indicante che si tratta di un nuovo prodotto alimentare;

b)

tutte le caratteristiche o proprietà dei nuovi prodotti alimentari, quali la composizione, il valore nutritivo e l'utilizzo appropriato, sono indicate in modo chiaro, preciso e facilmente leggibile e comprensibile sull'imballaggio del prodotto;

c)

la presenza di una nuova sostanza alimentare o di un nuovo ingrediente alimentare che sostituisce una sostanza o un ingrediente in un prodotto alimentare, che sia sostituito o meno da un nuovo prodotto, deve essere indicata in modo chiaro, preciso e facilmente leggibile e comprensibile sull'etichetta.

Nel caso in cui un nuovo prodotto alimentare contenga una sostanza che può presentare un rischio elevato per la salute umana in caso di consumo eccessivo, i consumatori devono esserne informati attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara, precisa e facilmente leggibile e comprensibile sull'imballaggio del prodotto.

Articolo 10

Alimenti tradizionali provenienti da un paese terzo

1.   Un operatore del settore alimentare che intenda immettere sul mercato comunitario un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo lo notifica alla Commissione, indicando la denominazione dell’alimento, la sua composizione e il suo paese d’origine.

La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l’esperienza di utilizzo sicuro dell’alimento in qualsiasi paese terzo.

2.   La Commissione inoltra immediatamente la notifica, comprensiva della dimostrazione dell’esperienza di utilizzo alimentare sicuro di cui al paragrafo 1, agli Stati membri e all’Autorità , e la mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet .

3.   Entro quattro mesi dalla data alla quale la notifica di cui al paragrafo 1 è inoltrata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2, uno Stato membro e l’Autorità possono informare la Commissione di avere obiezioni motivate in materia di sicurezza, sulla base di dati scientifici, all’immissione sul mercato dell’alimento tradizionale in questione.

In tal caso, l’alimento non è immesso sul mercato comunitario e si applicano gli articoli da 5 a 8. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata una domanda ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008. In alternativa, il richiedente può optare per il ritiro della notifica.

La Commissione informa l’operatore interessato del settore alimentare senza indebito ritardo e in modo dimostrabile, entro cinque mesi al massimo dalla data della notifica di cui al paragrafo 1.

4.   In assenza di obiezioni motivate sulla sicurezza basate su dati scientifici e di una comunicazione in merito fatta all’operatore del settore alimentare in conformità del paragrafo 3, l’alimento tradizionale può essere immesso sul mercato comunitario cinque mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1.

5.   La Commissione pubblica un elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi che possono essere immessi sul mercato comunitario in conformità del paragrafo 4 su una pagina apposita del proprio sito Internet. Tale pagina è accessibile mediante un link dalla pagina dell'elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 5.

6.    Prima del … (28), le modalità di applicazione del presente articolo, destinate a modificare, anche completandoli, elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 11

Orientamento tecnico

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1331/2008 e prima del … (28), la Commissione, se del caso e in stretta cooperazione con l'Autorità, gli operatori del settore alimentare e le piccole e medie imprese, fornisce un orientamento tecnico e gli strumenti necessari per assistere gli operatori del settore alimentare, e in particolare le piccole e medie imprese, nella preparazione e nella presentazione delle domande di cui al presente regolamento. I richiedenti possono fare riferimento alla raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) fintanto che essa non è sostituita da un orientamento tecnico riveduto, emesso in conformità del presente articolo.

L’orientamento tecnico e gli strumenti in questione sono pubblicati, entro il … (30), su un'apposita pagina, accessibile al pubblico, del sito Internet della Commissione.

Articolo 12

Parere dell’Autorità

Nel valutare la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari, l’Autorità , sulla base dei requisiti di cui all'articolo 6 :

a)

accerta ▐ se essi , destinati o meno a sostituire un prodotto già presente sul mercato , non presentino alcun rischio di effetti nocivi o di tossicità per la salute umana, tenendo anche conto delle implicazioni di eventuali caratteristiche nuove ;

b)

tiene conto dell’esperienza di utilizzo alimentare sicuro degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi.

In caso di obiezioni di natura etica, oltre alla valutazione della sicurezza, viene richiesto il parere del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie.

Articolo 13

Obblighi per gli operatori del settore alimentare

1.   Per ragioni legate alla sicurezza alimentare e previo parere dell’Autorità, la Commissione impone un obbligo in materia di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Tale monitoraggio avviene cinque anni dopo la data di inserimento di nuovi prodotti alimentari nella lista della Commissione e tiene conto degli aspetti della sicurezza alimentare e di quelli concernenti la salute e il benessere degli animali, nonché dell'impatto ambientale. Particolare attenzione è prestata alle categorie della popolazione che presentano i livelli più alti di assunzione alimentare.

Gli obblighi in materia di monitoraggio si applicano anche ai nuovi prodotti alimentari già presenti sul mercato, compresi quelli che sono stati approvati nel quadro della procedura semplificata («notifica») di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97.

Gli Stati membri nominano le autorità competenti responsabili del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

2.   Il produttore e gli operatori del settore alimentare informano immediatamente la Commissione di:

a)

qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica suscettibile di influire sulla valutazione della sicurezza dell’utilizzo del nuovo prodotto alimentare;

b)

qualsiasi proibizione o restrizione imposta dall’autorità competente di un paese terzo in cui il nuovo prodotto alimentare è immesso sul mercato.

Tutti gli operatori del settore alimentare notificano alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro in cui operano ogni problema sanitario di cui siano stati informati dai consumatori o dalle organizzazioni per la tutela dei consumatori.

Le autorità competenti dello Stato membro riferiscono alla Commissione entro tre mesi dalla conclusione del controllo. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un anno dal termine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.

3.     Per evitare sperimentazioni su animali, sono effettuati esperimenti su animali vertebrati ai fini del presente regolamento soltanto in caso di assoluta necessità. Sono promossi il ricorso a esperimenti che non comportino l'impiego di animali e le strategie di sperimentazione intelligenti.

Articolo 14

Gruppo europeo per l’etica e le nuove tecnologie

Se del caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può consultare il Gruppo europeo per l’etica e le nuove tecnologie su questioni di natura etica di grande rilevanza riguardanti la scienza e le nuove tecnologie.

La Commissione rende pubblico il parere del Gruppo europeo per l'etica e le nuove tecnologie.

Capo III

Disposizioni generali

Articolo 15

Protezione dei dati

1.    Su richiesta del richiedente sostenuta da informazioni adeguate e verificabili inserite nel fascicolo di domanda, le nuove prove scientifiche e i dati scientifici oggetto di un diritto di proprietà forniti a sostegno delle domande non possono essere utilizzati a beneficio di altre domande per un periodo di cinque anni a partire dalla data d’iscrizione del nuovo prodotto alimentare nell’elenco comunitario a meno che il richiedente successivo non abbia convenuto con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, e qualora:

a)

i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la domanda; e

b)

il richiedente precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati protetti da proprietà industriale al momento in cui ha presentato la domanda; e

c)

il nuovo prodotto alimentare non avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione se il richiedente precedente non avesse presentato i dati protetti da proprietà industriale.

2.     I dati provenienti da progetti di ricerca parzialmente o interamente finanziati dalla CE e/o da istituzioni pubbliche, e gli studi sui rischi o i dati relativi a tali studi, quali gli studi sull'alimentazione del bestiame, sono pubblicati insieme alla domanda e possono essere utilizzati liberamente da altri richiedenti.

3.     Al fine di evitare la ripetizione di studi che comportano vertebrati, un successivo richiedente è autorizzato a fare riferimento a studi su vertebrati e altri studi che possano evitare sperimentazioni su animali. Il proprietario dei dati può chiedere un adeguato compenso per il loro utilizzo.

Articolo 16

Protezione armonizzata dei dati

Nonostante l'autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare conformemente agli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1331/2008 o l'autorizzazione di un'indicazione sulla salute conformemente agli articoli 17, 18 e 25 del regolamento (CE) n. 1924/2006, qualora si intenda ottenere un'autorizzazione per un nuovo prodotto alimentare e per un'indicazione sulla salute ad esso relativa, e qualora la protezione dei dati in virtù delle disposizioni di entrambi i regolamenti sia giustificata e il richiedente ne faccia domanda, i dati concernenti l'autorizzazione e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale coincidono e i periodi di protezione dei dati decorrono simultaneamente.

Articolo 17

Misure di ispezione e controllo

Al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento, vengono svolti controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le disposizioni necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro dodici mesi e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 19

Prerogative degli Stati membri

1.     Qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l'utilizzo di un prodotto o ingrediente alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzo sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi della propria decisione.

2.     La Commissione, in stretta cooperazione con l'EFSA, esamina quanto prima i motivi di cui al paragrafo 1 e adotta le misure necessarie. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di tali misure.

Articolo 20

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ║.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 21

Revisione

1.    Entro il … (31) e alla luce delle esperienze acquisite, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 10 e 15 , accompagnata, se del caso, da proposte.

2.     Entro il … (32), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tutti gli aspetti degli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti utilizzando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie, accompagnata, se del caso, da proposte legislative.

La relazione e le eventuali proposte sono rese accessibili al pubblico.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 258/97 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Istituzione dell’elenco comunitario

Entro il …  (33) la Commissione istituisce l’elenco comunitario e vi iscrive i nuovi prodotti alimentari che sono autorizzati in base al regolamento (CE) n. 258/97 e che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento a norma degli articoli 2 e 3 , comprese le eventuali condizioni di autorizzazione.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

║ Ogni domanda di immissione sul mercato di un nuovo prodotto alimentare presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 , qualora la relazione di valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento non sia ancora stata trasmessa alla Commissione prima del (34) è considerata una domanda a norma del presente regolamento. Le altre richieste presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 258/97 prima del … (34) devono essere trattate conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 258/97.

Articolo 25

Modifiche del regolamento (CE) n. 1331/2008

Il regolamento (CE) n. 1331/2008 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

all’articolo 1, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme di valutazione e autorizzazione (qui di seguito “la procedura uniforme”) degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e delle fonti di aromi alimentari utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e dei nuovi prodotti alimentari (qui di seguito “le sostanze o i prodotti”), contribuisce alla libera circolazione dei prodotti alimentari nella Comunità e a un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.»;

3)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La procedura uniforme definisce le modalità dell’aggiornamento degli elenchi di sostanze e prodotti di cui è autorizzata nella Comunità l’immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008, del regolamento (CE) n. 1332/2008, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo ai nuovi prodotti alimentari (║ “le legislazioni alimentari settoriali”).»;

4)

all’articolo 1 paragrafo 3, all’articolo 2 paragrafi 1 e 2, all’articolo 9 paragrafo 2, all’articolo 12 paragrafo 1 e all’articolo 13 la parola «sostanza» o «sostanze» è sostituita da «sostanza o prodotto» o «sostanze o prodotti»;

5)

il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Elenco comunitario di sostanze o prodotti»;

6)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo ║:

«3.   È possibile presentare un’unica domanda relativa a una sostanza o a un prodotto per aggiornare i diversi elenchi comunitari previsti dalle diverse legislazioni alimentari settoriali, purché la domanda sia conforme alle disposizioni di ciascuna di esse.»;

7)

all’inizio dell’articolo 6, paragrafo 1 è inserita la frase seguente:

«Se sussistono dubbi circa la sicurezza, giustificati da ragioni scientifiche, al richiedente è chiesto di fornire le necessarie informazioni complementari concernenti la valutazione del rischio.».

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ║ ventesimo giorno ║ successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal …  (35).

Tuttavia, l’articolo 23 si applica a decorrere dal …  (36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)   GU C 224 del 30.8.2008, pag. 81.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009.

(3)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)   Testi approvati, P6_TA(2008)0400.

(5)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. ║

(6)  GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

(7)   GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

(8)   The EFSA Journal (2008)0767, pag. 32.

(9)   GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(10)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(11)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(12)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(13)  GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28. ║

(14)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

(15)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. ║

(16)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. ║

(17)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(18)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1 .

(19)   GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(20)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. ║

(21)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. ║

(22)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║

(23)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. ║

(24)   Sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(25)   GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(26)   Sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(27)   Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(28)   Sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(29)   GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

(30)   Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(31)   Tre anni e sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(32)   Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(33)  Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(34)  Sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(35)  Sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(36)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.


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