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Document 52009AP0160
Structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco * European Parliament legislative resolution of 24 March 2009 on the proposal for a Council directive amending Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))
Struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))
Struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))
GU C 117E del 6.5.2010, p. 226–231
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 117/226 |
Martedì 24 marzo 2009
Struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati *
P6_TA(2009)0160
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))
2010/C 117 E/41
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0459),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0311/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0121/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 92/79/CEE Articolo 2 – paragrafo 1 - comma 1 |
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1. Gli Stati membri si assicurano che l'accisa (specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette , indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto . |
1. Entro il 1o gennaio 2012 , gli Stati membri si assicurano che l'accisa non sia inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette per tutti i tipi di sigarette. |
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Emendamento 8 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 92/79/CEE Articolo 2 – paragrafo 2 |
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2. A decorrere dal 1o gennaio 2014 gli Stati membri si assicurano che l'accisa (specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 63 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto . |
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014 tutti gli Stati membri si assicurano che l'accisa su tutte le categorie di sigarette non sia inferiore a 75 EUR per 1 000 sigarette o superiori di 8 EUR al livello di 1 000 sigarette dal 1o gennaio 2010 . |
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Gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 122 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 63 %, di cui al primo comma. |
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Emendamento 9 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 92/79/CEE Articolo 2 – paragrafo 3 |
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3. Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o gennaio di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese. |
3. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del volume totale immesso sul mercato e dei prezzi, imposte comprese. |
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Emendamento 10 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 92/79/CEE Articolo 2 – paragrafo 5 |
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5. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date fissate rispettivamente al paragrafo 2 e al paragrafo 4 . |
5. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il 1o gennaio 2012 . |
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Gli Stati membri in cui, al 1 o gennaio 2009, l'accisa applicata per ciascuna categoria di prezzo di vendita al minuto superi 64 euro per 1 000 sigarette, non riducono il livello dell’accisa. |
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Emendamento 11 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 92/79/CEE Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo) |
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La Commissione calcola e pubblica, allo stesso tempo, a titolo informativo, il prezzo minimo nell'Unione europea delle sigarette, espresso in euro o in un’altra moneta nazionale, addizionando le aliquote di accisa e di IVA applicabili a un pacchetto di sigarette teorico del valore di 0 EUR tasse escluse. |
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Emendamento 12 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 92/79/CEE Articolo 2 bis |
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L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2bis 1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'incidenza dell'accisa al di sotto dei livelli fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa al più tardi fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione. 2. Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa scende al di sotto dei livelli, espressi come percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente. Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli al più tardi il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.» |
soppresso |
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Emendamento 13 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Direttiva 92/80/CEE Articolo 3 – paragrafo 1 – commi 8 e 9 |
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A decorrere dal 1o gennaio 2010 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al 38 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 43 EUR per chilogrammo. |
A decorrere dal 1o gennaio 2014 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari ad almeno 50 EUR per chilogrammo oppure al 6 % in più rispetto ai livelli per chilogrammo al 1o gennaio 2012. |
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A decorrere dal 1o gennaio 2014 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al 42 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 60 EUR per chilogrammo . |
A decorrere dal 1o gennaio 2012 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari ad almeno 43 EUR per chilogrammo oppure al 20 % in più rispetto ai livelli per chilogrammo al 1o gennaio 2010. |
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Emendamento 14 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Direttiva 92/80/CEE Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 10 e 11 |
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Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i nuovi requisiti minimi di cui al nono comma il 1o gennaio 2014 . |
Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere tali nuovi requisiti minimi. |
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A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'accisa, espressa come percentuale o come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari: |
A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'accisa, espressa come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari: |
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Emendamento 15 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 95/59/CE Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 |
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Emendamento 16 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 5 Direttiva 95/59/CE Articolo 16 – paragrafo 1 |
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1. La componente specifica dell’accisa non può essere inferiore al 10 % e superiore al 75 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: |
1. La componente specifica dell’accisa non può essere inferiore al 10 % , a partire dal 1o gennaio 2012 , e superiore al 55 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: |
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Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o gennaio di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese. |
Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese. |
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1 bis. La componente specifica dell’accisa non deve essere inferiore al 10 % a partire dal 1o gennaio 2014 e superiore al 60 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: |
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Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese. |