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Document 52009AP0160

Struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

GU C 117E del 6.5.2010, p. 226–231 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/226


Martedì 24 marzo 2009
Struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati *

P6_TA(2009)0160

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

2010/C 117 E/41

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0459),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0311/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0121/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 2

(2)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, come richiesto dall'articolo 152 del trattato CE, tenendo presente che la Comunità è parte della convenzione quadro dell’OMS sul controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche nel settore, che tengano conto della situazione prevalente per ciascuno dei vari tabacchi lavorati.

(2)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, come richiesto dall'articolo 152 del trattato CE, tenendo presente che la Comunità è parte della convenzione quadro dell’OMS sulla lotta contro il tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche nel settore, che , se del caso, tengano conto del divieto di fumo e della situazione prevalente per ciascuno dei vari tabacchi lavorati , e che siano complementari al divieto di pubblicizzare i prodotti del tabacco e all’avvio di campagne educative. Occorre inoltre tenere conto della necessità di combattere il contrabbando dai paesi terzi e la criminalità organizzata, nonché della creazione e dell'allargamento della zona Schengen.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3

(3)

Riguardo alle sigarette, occorre semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta . Il requisito minimo ad valorem va espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre l’importo minimo deve applicarsi a tutte le sigarette. Per motivi analoghi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto deve servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell’accisa specifica nell’onere fiscale totale.

(3)

Riguardo alle sigarette, occorre semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco, garantire un trattamento equo di tutti gli Stati membri, dei produttori e dell’industria del tabacco dell’Unione europea, mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario nonché conformarsi con obiettivi macroeconomici, come quello del contenimento dell’inflazione, alla luce dell'allargamento della zona euro e della convergenza dei prezzi . A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta; entro il 1o gennaio 2012, l'aliquota minima richiesta per tutti i prodotti del tabacco in tutti gli Stati membri dovrebbe essere espressa soltanto come una componente specifica prelevata per ciascuna unità di tabacco . Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire esclusivamente come riferimento per determinare l’incidenza dell’accisa specifica nell’onere fiscale totale. Gli Stati membri che impongono un’aliquota di accisa elevata sui prodotti del tabacco dovrebbero adottare una politica di moderazione per quanto riguarda l'aumento delle tasse, tenendo presente l'importanza della convergenza dei livelli impositivi in seno al mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

(5)

Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, occorre che i minimi comunitari siano espressi in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel campo delle sigarette. In tale prospettiva sarebbe opportuno stabilire che i livelli impositivi nazionali si conformino sia a un minimo espresso come percentuale del prezzo al minuto che a un minimo espresso come importo fisso .

(5)

Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, occorre che i minimi comunitari siano espressi in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel campo delle sigarette. In tale prospettiva è opportuno stabilire che i livelli impositivi nazionali si conformino a un minimo espresso come importo fisso prelevato per ciascuna unità di tabacco entro il 1o gennaio 2012 .

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 1 - comma 1

1.   Gli Stati membri si assicurano che l'accisa (specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette , indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto .

1.    Entro il 1o gennaio 2012 , gli Stati membri si assicurano che l'accisa non sia inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette per tutti i tipi di sigarette.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 2

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2014 gli Stati membri si assicurano che l'accisa (specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 63 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto .

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2014 tutti gli Stati membri si assicurano che l'accisa su tutte le categorie di sigarette non sia inferiore a 75 EUR per 1 000 sigarette o superiori di 8 EUR al livello di 1 000 sigarette dal 1o gennaio 2010 .

Gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 122 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 63 %, di cui al primo comma.

 

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 3

3.   Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o gennaio di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

3.   Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del volume totale immesso sul mercato e dei prezzi, imposte comprese.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 5

5.   Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date fissate rispettivamente al paragrafo 2 e al paragrafo 4 .

5.   Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il 1o gennaio 2012 .

 

Gli Stati membri in cui, al 1 o gennaio 2009, l'accisa applicata per ciascuna categoria di prezzo di vendita al minuto superi 64 euro per 1 000 sigarette, non riducono il livello dell’accisa.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

 

La Commissione calcola e pubblica, allo stesso tempo, a titolo informativo, il prezzo minimo nell'Unione europea delle sigarette, espresso in euro o in un’altra moneta nazionale, addizionando le aliquote di accisa e di IVA applicabili a un pacchetto di sigarette teorico del valore di 0 EUR tasse escluse.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 bis

L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2bis

1.     Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'incidenza dell'accisa al di sotto dei livelli fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa al più tardi fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

2.     Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa scende al di sotto dei livelli, espressi come percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.

Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli al più tardi il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.»

soppresso

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 92/80/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 – commi 8 e 9

A decorrere dal 1o gennaio 2010 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al 38 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 43 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1o gennaio 2014 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari ad almeno 50 EUR per chilogrammo oppure al 6 % in più rispetto ai livelli per chilogrammo al 1o gennaio 2012.

A decorrere dal 1o gennaio 2014 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al 42 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 60 EUR per chilogrammo .

A decorrere dal 1o gennaio 2012 , gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari ad almeno 43 EUR per chilogrammo oppure al 20 % in più rispetto ai livelli per chilogrammo al 1o gennaio 2010.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 92/80/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 10 e 11

Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i nuovi requisiti minimi di cui al nono comma il 1o gennaio 2014 .

Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere tali nuovi requisiti minimi.

A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'accisa, espressa come percentuale o come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'accisa, espressa come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

(a)

nel caso di sigari o sigarette, al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

(a)

nel caso di sigari o sigaretti, a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

(b)

nel caso di tabacchi da fumo (diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.

(b)

nel caso di tabacchi da fumo (diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), a 22 EUR per chilogrammo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 95/59/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

 

4 bis)

All'articolo 9, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti o sull'applicazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro di opportune misure in materia di prezzo di soglia applicabili a tutti i prodotti del tabacco, nel quadro della politica in materia di sanità pubblica dello Stato membro in questione, per scoraggiare il consumo di tabacco, specie da parte dei giovani, sempre che siano compatibili con la normativa comunitaria.»

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 95/59/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

1.   La componente specifica dell’accisa non può essere inferiore al 10 % e superiore al 75 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

1.   La componente specifica dell’accisa non può essere inferiore al 10 % , a partire dal 1o gennaio 2012 , e superiore al 55 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

(a)

l’accisa specifica;

(a)

l’accisa specifica;

(b)

l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

(b)

l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o gennaio di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

 

1 bis.     La componente specifica dell’accisa non deve essere inferiore al 10 % a partire dal 1o gennaio 2014 e superiore al 60 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

 

(a)

l’accisa specifica; nonché

 

(b)

l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1o marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.


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