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Document 52009AP0158

Prodotti cosmetici (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))
P6_TC1-COD(2008)0035 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2009 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione)
ALLEGATO

GU C 117E del 6.5.2010, p. 223–224 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/223


Martedì 24 marzo 2009
Prodotti cosmetici (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0158

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

2010/C 117 E/39

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0049),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0053/2008),

visto l’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 21 novembre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0484/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Martedì 24 marzo 2009
P6_TC1-COD(2008)0035

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2009 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione)

(Dato l’accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all’atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)


Martedì 24 marzo 2009
ALLEGATO

Dichiarazioni della Commissione

La Commissione prende nota delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri sulla rifusione delle direttive in regolamenti.

La Commissione considera che, laddove le disposizioni di una direttiva in vigore siano sufficientemente chiare, precise e dettagliate, queste possono essere convertite in clausole direttamente applicabili in un regolamento per mezzo della rifusione. Questo si applica in particolar modo alle disposizioni di natura tecnica già recepite in toto nelle rispettive legislazioni nazionali da tutti gli Stati membri.

In considerazione dei diversi pareri espressi, la Commissione accetta che il caso specifico del regolamento sui cosmetici non venga utilizzato come precedente per l’interpretazione dell’Accordo interistituzionale in materia.

La Commissione si impegna a chiarire la situazione relativa alle vendite via Internet di prodotti cosmetici prima della data di attuazione del regolamento.

Al pari del Parlamento europeo, la Commissione è preoccupata del fatto che il settore cosmetico possa essere interessato da contraffazioni suscettibili di rischi per la salute umana. La Commissione, pertanto, si adopererà al fine di intensificare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per combattere la contraffazione.

La Commissione redigerà una nota esplicativa sulle disposizioni transitorie e sulle date di attuazione del regolamento (soprattutto per quanto attiene agli articoli 7, 8, 10 e 12 bis).

La Commissione prende atto del fatto che i lavori per raggiungere una definizione comune di nanomateriali sono ancora in corso. Essa pertanto conferma che la futura legislazione comunitaria dovrebbe tener conto dei progressi in materia di definizione comune e fa presente che le procedure di comitatologia contenute nella presente proposta contribuiscono a loro volta ad aggiornare la definizione.


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