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Document 52009AP0149

Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS))

GU C 117E del 6.5.2010, p. 220–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/220


Martedì 24 marzo 2009
Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea *

P6_TA(2009)0149

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS))

2010/C 117 E/38

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Banca Centrale Europea al Consiglio (13411/2008) (1),

visto l'articolo 170, paragrafo 6 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0351/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0119/2009),

1.

approva la raccomandazione della Banca centrale europea quale emendata;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Banca centrale europea.

TESTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Raccomandazione per un regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

Al fine di aumentare la trasparenza, i dati statistici che il SEBC raccoglie dalle istituzioni del settore finanziario dovrebbero essere resi disponibili al pubblico, garantendo tuttavia un elevato livello di protezione dei dati.

Emendamento 2

Raccomandazione per un regolamento – atto modificativo

Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7ter)

È opportuno tener conto delle migliori prassi e delle pertinenti raccomandazioni internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.

Emendamento 3

Raccomandazione per un regolamento – atto modificativo

Considerando 8

(8)

Inoltre, è importante assicurare una stretta cooperazione tra il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE), in particolare, per promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 dello statuto.

(8)

Inoltre, è importante assicurare una stretta cooperazione tra il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE) per evitare duplicazioni nella raccolta dei dati statistici , in particolare, per promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 dello statuto.

Emendamento 4

Raccomandazione per un regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Cooperazione con il SSE

Al fine di ridurre al minimo l'onere statistico, di evitare duplicazioni e di garantire un approccio coerente nella produzione di statistiche europee, il SEBC e il SSE collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all'articolo 3.»;

Emendamento 5

Raccomandazione per un regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera g

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 – paragrafi da 11 a 13

g)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi da 11 a 13:

«11.     Fatte salve le disposizioni nazionali sullo scambio delle informazioni statistiche riservate diverse dalle informazioni di cui al presente regolamento, la trasmissione delle informazioni statistiche riservate tra un membro del SEBC che ha raccolto l’informazione e un’autorità del SSE può aver luogo a condizione che la trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, produzione o divulgazione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC. Qualsiasi trasmissione oltre la prima trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dal membro del SEBC che ha raccolto l’informazione.

12.     Se sono trasmessi dati riservati tra un’autorità del SSE e un membro del SEBC, tali dati saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili solo per i membri del personale impegnato in attività nel settore statistico all’interno del proprio specifico settore lavorativo.

13.     Le misure di tutela di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. [XX] si applicano a tutti i dati riservati trasmessi tra un’autorità del SSE e un membro del SEBC ai sensi dei paragrafi 11 e 12 e dell’articolo 20, paragrafo 1a, del regolamento (CE) n. [XX]. La BCE pubblica un rapporto annuale sulla riservatezza relativo alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza dei dati statistici.»;

soppresso

Emendamento 6

Raccomandazione per un regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 bis (nuovo)

 

4 bis.

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

Cooperazione tra il SSE e il SEBC

1.     Fatte salve le disposizioni nazionali sullo scambio delle informazioni statistiche riservate diverse dalle informazioni di cui al presente regolamento, la trasmissione delle informazioni statistiche riservate tra un membro del SEBC che ha raccolto le informazioni e un’autorità del SSE può aver luogo a condizione che tale trasmissione sia necessaria per lo sviluppo, la produzione o la divulgazione efficienti o per migliorare la qualità delle statistiche europee, ivi comprese le statistiche dell'area euro, nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC.

Qualsiasi ulteriore trasmissione oltre alla prima richiede l'espressa autorizzazione del membro del SEBC che ha raccolto le informazioni.

2.     Se sono trasmessi dati riservati tra un’autorità del SSE e un membro del SEBC, tali dati sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili solo ai membri del personale impiegato in attività statistiche nell’ambito del proprio specifico settore lavorativo.

3.     Le misure di tutela e le misure di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sulle statistiche europee (2) si applicano a tutti i dati riservati trasmessi tra un’autorità del SSE e un membro del SEBC ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009. La BCE pubblica una relazione annuale relativa alle misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati statistici.


(1)  GU C 251 del 3.10.2008, pag. 1.

(2)   GU: inserire numero, data e riferimento del regolamento.

GU L …».


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