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Document 52009IP0181

Accordo di partenariato economico CE-Stati membri della Comunità dell'Africa orientale Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull'accordo che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

GU C 117E del 6.5.2010, p. 135–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/135


Mercoledì 25 marzo 2009
Accordo di partenariato economico CE-Stati membri della Comunità dell'Africa orientale

P6_TA(2009)0181

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull'accordo che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

2010/C 117 E/23

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2003 sulla quinta Conferenza ministeriale dell’OMC di Cancún (1), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell’OMC del 1o agosto 2004 (2), del 1o dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (3), del 23 marzo 2006 sull’impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (4), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell’OMC a Hong Kong (5), del 1o giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (6), del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull’agenda di Doha per lo sviluppo (7) (ADS), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico (8), del 12 luglio 2007 sull’Accordo TRIPS e l’accesso ai farmaci (9), del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico (10) e la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97, (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione (11),

visto l’accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (CAO), dall’altra,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di Cotonou),

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne di aprile 2006, ottobre 2006, maggio 2007, ottobre 2007, novembre 2007 e maggio 2008,

vista la comunicazione della Commissione, del 23 ottobre 2007, sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

visto l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), con particolare riferimento al suo articolo XXIV,

vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio, adottata il 14 novembre 2001 a Doha,

vista la dichiarazione ministeriale della Sesta sessione della Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio, adottata il 18 dicembre 2005 a Hong Kong,

viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, adottate dal Consiglio generale dell’OMC del 10 ottobre 2006,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell’8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,

visto il comunicato di Gleneagles, approvato l'8 luglio 2005 dal G8,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento,

A.

considerando che gli APE dovrebbero essere compatibili con l’OMC e volti a sostenere l'integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nell'economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà nei paesi ACP,

B.

considerando che le norme dell'OMC non richiedono ai paesi APE di assumersi impegni di liberalizzazione nel settore dei servizi,

C.

considerando che gli APE dovrebbero essere utilizzati per costruire una relazione a lungo termine in cui il commercio sostenga lo sviluppo,

D.

considerando che l’attuale crisi economica e finanziaria implica che le relazioni basate su una politica commerciale equa rivestiranno un’importanza più che mai determinante per i paesi in via di sviluppo,

E.

considerando che l’APE interinale (APEI) si concentra sullo scambio di merci e sulla compatibilità OMC,

F.

considerando che l'APEI avrà un impatto fondamentale sulla futura evoluzione dello sviluppo delle politiche economiche, sociali e ambientali degli Stati partner della CAO e dei loro partner commerciali in Africa orientale e meridionale,

G.

considerando che gli Stati partner della CAO hanno istituito un'unione doganale nel 2005 e stanno lavorando verso la creazione di un mercato comune entro il 2010, di un'unione monetaria entro il 2012 e di una federazione politica di Stati dell'Africa orientale,

H.

considerando la probabilità esistente che l’APEI possa condizionare la portata e il contenuto dei futuri accordi tra gli Stati della CAO e gli altri partner commerciali nonché la posizione della regione nei negoziati,

I.

considerando che vi è una concorrenza limitata tra l'Unione europea e i paesi ACP, dal momento che la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Unione europea consiste in beni che i paesi ACP non producono, ma di cui necessitano per i loro consumi diretti o come mezzi di produzione per le industrie nazionali, considerando che non è questo il caso del commercio di prodotti agricoli, dove i sussidi all'esportazione dell'Unione europea rappresentano un serio ostacolo per i produttori ACP nei settori agricolo, zootecnico e lattiero-caseario e perturbano e spesso distruggono i mercati, sia locali che regionali, e quindi esorta l'Unione europea ad abolire progressivamente ogni tipo di sussidi all'esportazione senza indugio,

J.

considerando che gli Stati partner della CAO hanno indicato che auspicano la rinegoziazione di un certo numero di questioni incluse nell'APEI,

K.

considerando che nessuno dei programmi di liberalizzazione prevede che un paese cominci a rimuovere una qualsiasi tariffa positiva fino al 2015; che gli Stati partner della CAO dispongono di 24 anni per completare il processo di liberalizzazione dell'APEI,

L.

considerando che gli impegni commerciali devono essere accompagnati da un maggiore sostegno all'assistenza in materia commerciale,

M.

considerando che l'obiettivo della strategia dell'Unione europea sugli aiuti al commercio è quello di sostenere la capacità dei paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio da nuove opportunità commerciali e di compensare i costi di adeguamento e l'eventuale impatto negativo della liberalizzazione degli scambi,

N.

considerando che in un potenziale EPA definitivo nulla dovrebbe compromettere la capacità degli Stati partner della CAO di promuovere l'accesso ai medicinali,

1.

ritiene che l’APEI debba contribuire al rilancio del commercio tra i paesi ACP e l'Unione europea, a una maggiore crescita economica, all'integrazione regionale e alla diversificazione economica nonché alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli OSM; sollecita pertanto un'applicazione flessibile che tenga pienamente conto delle limitazioni di capacità degli Stati partner della CAO;

2.

sottolinea che tali accordi non possono essere considerati soddisfacenti, a meno che non raggiungano tre obiettivi: offrire ai paesi ACP il sostegno necessario per uno sviluppo sostenibile, promuovere la loro partecipazione al commercio mondiale e rafforzare il processo di regionalizzazione; sottolinea che, contestualmente al raggiungimento della protezione dalle conseguenze negative derivanti dall'apertura delle economie degli Stati partner della CAO, l'Unione europea deve fornire il sostegno necessario per garantire vantaggi reali attraverso le preferenze commerciali, nonché con la creazione dello sviluppo economico e sociale;

3.

ribadisce il parere che, se concepiti in modo appropriato, gli APE rappresentano un'opportunità per rilanciare le relazioni commerciali ACP-UE, promuovere la diversificazione economica e l'integrazione regionale degli ACP e ridurre la povertà in tali paesi;

4.

incoraggia le parti negoziali a portare a termine i negoziati nel corso del 2009 e ad adottare tutte le misure necessarie per poter concludere un APE completo tra i paesi ACP e l'Unione europea entro la fine del 2009, come previsto;

5.

riconosce i vantaggi che la firma dell'APEI ha avuto per gli esportatori, ampliando le possibilità di esportazione verso l'Unione europea dopo la scadenza, il 31 dicembre 2007, del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di Cotonou ed evitando così il danno che avrebbe potuto essere arrecato agli esportatori ACP se fossero stati costretti ad operare nell'ambito di sistemi commerciali meno favorevoli;

6.

si compiace che l'Unione europea stia offrendo ai paesi ACP un'esenzione completa dai dazi doganali e un accesso al mercato dell'Unione europea esente da quote per la maggior parte dei prodotti;

7.

sottolinea che l'APEI è un accordo sul commercio dei prodotti volto a mantenere e ad ampliare sostanzialmente le possibilità di esportazione verso l'Unione europea per gli Stati partner della CAO, sia attraverso un pieno accesso al mercato sia attraverso il miglioramento delle norme di origine;

8.

sottolinea che la firma dell'APEI rappresenta un passo necessario verso la crescita sostenibile dell'intera regione e ribadisce l'importanza di proseguire i negoziati verso un accordo completo che incoraggi un aumento degli scambi commerciali, degli investimenti e dell'integrazione regionale;

9.

ribadisce che gli APE devono essere compatibili con le norme dell'OMC che non impongono obblighi di liberalizzazione o vincoli normativi in materia di servizi, tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le cosiddette «questioni di Singapore»;

10.

auspica l'istituzione di un quadro normativo nel corso della transizione da un'APE interinale a uno pieno in materia di servizi; sollecita passi volti a garantire, ove possibile, la presenza di una fornitura di servizi universale, ivi compresi i servizi pubblici essenziali; riafferma in detto contesto le posizioni espresse il 4 settembre 2008 sul commercio nel settore dei servizi (12);

11.

ricorda che un vero mercato regionale rappresenta una base essenziale per una riuscita attuazione dell'APEI e che l’integrazione e la cooperazione regionali sono fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati partner della CAO;

12.

richiede che gli accordi tra l'Unione europea e i paesi della regione dell'Africa orientale e meridionale non siano in contraddizione tra loro o ostacolino l'integrazione regionale in questa vasta regione;

13.

prende atto della definizione di periodi di transizione nell'ambito dell'APEI per le piccole e medie imprese (PMI), affinché possano adattarsi ai cambiamenti messi in atto dall'accordo ed esorta le autorità degli Stati partner della CAO a continuare a sostenere gli interessi delle PMI nei negoziati verso un APE completo;

14.

chiede che l'Unione europea fornisca un'assistenza maggiore e adeguata alle autorità dei paesi ACP e al settore privato, al fine di agevolare la transizione delle loro economie dopo la firma dell'APEI;

15.

sostiene pertanto l'accordo raggiunto riguardo alle esclusioni di linee tariffarie incentrate sui prodotti agricoli e su alcuni prodotti agricoli trasformati, dato che si basano soprattutto sulla necessità di proteggere le industrie nascenti o i prodotti sensibili in questi paesi;

16.

invita la Commissione a chiarire l'effettiva distribuzione dei fondi in tutta la regione ACP derivante dall'impegno prioritario di spesa assunto nel quadro dell'aumento del bilancio destinato agli aiuti al commercio;

17.

esorta i paesi interessati a fornire informazioni chiare e trasparenti sulla situazione politica ed economica, nonché sullo sviluppo in questi paesi, al fine di migliorare la cooperazione con la Commissione;

18.

riconosce che un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo è stato incluso nell'APE completo, riguardante la cooperazione nel commercio di beni, la competitività delle forniture, le infrastrutture per la promozione delle imprese, gli scambi di servizi, i problemi legati al commercio, la costruzione delle capacità istituzionali e gli adeguamenti fiscali; invita entrambe le parti a rispettare il proprio impegno concordato a concludere negoziati in materia di concorrenza e appalti pubblici soltanto quando sarà stata costituita una capacità adeguata;

19.

ricorda che l’APE deve sostenere gli obiettivi, le politiche e le priorità di sviluppo degli Stati partner della CAO, non solo in termini di struttura e di contenuti, ma anche nei modi e nello spirito della sua attuazione;

20.

ricorda che nell’ottobre 2007 è stata approvata la strategia dell’Unione europea in materia di aiuti al commercio, con l’impegno di aumentare l’assistenza collettiva dell’Unione europea in campo commerciale a 2 miliardi (2 000 000 000) EUR l’anno entro il 2010 (1 miliardo EUR dalla Comunità e 1 miliardo EUR dagli Stati membri); insiste affinché gli Stati partner della CAO ricevano un contributo equo e appropriato;

21.

chiede che sia rapidamente determinata e costituita la quota di risorse destinate all'aiuto al commercio; sottolinea che tali fondi dovranno essere costituiti da risorse supplementari e non essere il risultato di un mero rimaneggiamento dei finanziamenti del FES, che gli stessi fondi dovranno conformarsi alle priorità della Comunità dell'Africa orientale e che la loro erogazione dovrà essere puntuale, prevedibile e in armonia con i calendari di esecuzione dei piani strategici di sviluppo nazionali e regionali; si oppone a qualsiasi forma di condizionalità relativamente agli APE in materia di concessione dell'aiuto europeo e invita la Commissione a garantire che l'accesso ai fondi del decimo FES sia mantenuto indipendente dall'esito e dal ritmo dei negoziati;

22.

chiede alla Commissione di chiarire le modalità di distribuzione di fondi nella regione e agli Stati membri di definire ulteriori finanziamenti successivamente agli impegni di bilancio per il periodo 2008-2013;

23.

invita la Commissione - in considerazione degli impegni assunti dal Consiglio nel settembre 2007 sugli aspetti connessi commercio dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS e accesso ai farmaci) - a non negoziare disposizioni dell'accordo TRIPS+ relative ai prodotti al farmaceutici che incidono sulla salute pubblica e l'accesso ai medicinali nell'APE definitivo, ad astenersi dal chiedere l'adesione al trattato di cooperazione in materia di brevetti e al trattato sul diritto dei brevetti, o dall'accettare gli obblighi da essi imposti, ad astenersi dall'incorporare i termini della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e a non introdurre discipline come la protezione di banche dati non originali nell'APE definitivo;

24.

sollecita i negoziatori di qualsiasi APE completo ad assumersi pienamente la responsabilità della gestione trasparente delle risorse naturali e a illustrare le migliori prassi necessarie affinché i paesi ACP possano trarre il massimo profitto da tali risorse;

25.

sottolinea che qualsiasi APE completo deve includere anche disposizioni in materia di buona governance, trasparenza nelle cariche politiche e diritti umani;

26.

sottolinea l'importanza del commercio intra-regionale e la necessità di aumentare i legami commerciali regionali al fine di garantire una crescita sostenibile nella regione; sottolinea l'importanza della cooperazione e della congruenza tra le diverse entità regionali;

27.

incoraggia l'ulteriore riduzione delle tariffe tra i paesi in via di sviluppo e i gruppi regionali, che rappresentano attualmente dal 15 al 25 % del valore degli scambi, al fine di promuovere ulteriormente il commercio sud-sud, la crescita economica e l'integrazione regionale;

28.

chiede alla Commissione di fare tutto il possibile per avviare nuovamente i negoziati sull'ADS e per garantire che gli accordi sulla liberalizzazione degli scambi continuino a promuovere lo sviluppo nei paesi poveri;

29.

è convinto che gli APE completi dovrebbero essere complementari a un accordo sull'ADS e non un'alternativa per i paesi ACP;

30.

riconosce la necessità di un capitolo sulla difesa del commercio con garanzie bilaterali; invita entrambe le parti ad evitare inutili abusi di tali garanzie; invita la Commissione ad accettare, nell'ambito dei negoziati in corso in vista della conclusione di un APE completo, una revisione delle salvaguardie contenute nell'APE interinale per garantire un utilizzo appropriato, trasparente e rapido, purché siano soddisfatti i relativi criteri di applicazione;

31.

chiede una rapida procedura di ratifica, al fine di mettere a disposizione dei paesi partner i profitti derivanti dell'APEI senza inutili ritardi;

32.

ricorda che, sebbene l’APEI possa essere considerato una prima fase del processo, in termini giuridici si tratta di un accordo internazionale totalmente indipendente che può anche non rappresentare necessariamente il preludio di un APE definitivo;

33.

sottolinea che il possibile consenso del Parlamento a un APEI non definisce a priori la sua posizione per quanto concerne l’eventuale assenso nei confronti di un APE definitivo, dal momento che la procedura di conclusione fa riferimento a due accordi internazionali diversi;

34.

ricorda che la CAO è l'unica regione in cui tutti i membri hanno aderito all'APEI e offerto identici programmi di liberalizzazione; rileva che questi devono essere valutati periodicamente e rivisti, se si dimostreranno troppo onerosi per l'attuazione;

35.

rileva che l’APEI eserciterà probabilmente un'influenza sulle relazioni fra la regione e i suoi partner commerciali più prossimi, e che è necessario assicurare che le attuali clausole dell’accordo aiutino a facilitare i futuri accordi commerciali;

36.

invita la Commissione a considerare la richiesta avanzata dalla Comunità dell'Africa orientale di rinegoziare, per l'APE completo, talune questioni controverse dell'APE interinale che desidera modificare o ritirare;

37.

esorta i paesi ACP a promuovere il processo di liberalizzazione e incoraggia l'estensione di tali riforme al di là degli scambi e delle merci nonché un aumento della liberalizzazione degli scambi e dei servizi;

38.

osserva che l’APE deve contribuire al raggiungimento degli OSM;

39.

prende atto del fatto che, nell'ambito dei negoziati APE, alcuni Stati ACP, allo scopo di garantire che tutti gli esportatori ricevano lo stesso trattamento del partner commerciale più favorito, hanno chiesto l'introduzione della clausola della NPF, che stabilisce una tariffa normale, non discriminatoria, per i beni importati;

40.

accoglie con favore la negoziazione di nuove norme d'origine più flessibili e migliorate tra l'Unione europea e i paesi ACP, che potrebbero potenzialmente offrire vantaggi notevoli ai paesi ACP se attuate in modo corretto e con la dovuta considerazione dei ridotti livelli di capacità;

41.

sottolinea che le esportazioni di prodotti minerari o di legname non devono compromettere la fragilità di un ecosistema il cui ruolo è fondamentale a livello continentale e che meccanismi di retribuzione dei servizi ambientali forniti dagli Stati partner dell'Africa orientale devono essere inclusi nell'APE;

42.

ritiene importante che durante l'attuazione degli APE sia creato un appropriato sistema di monitoraggio, coordinato dalla commissione parlamentare pertinente e con la partecipazione dei membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo, a garanzia di un adeguato equilibrio tra il mantenimento del ruolo di guida della commissione per il commercio internazionale e una coerenza globale delle politiche in materia di commercio e sviluppo; questa commissione parlamentare dovrebbe operare in maniera flessibile e coordinarsi attivamente con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE; ritiene che dette attività di monitoraggio dovrebbero avere inizio dopo l'adozione di ciascun APEI;

43.

sottolinea, in particolare, il ruolo cruciale dei parlamenti ACP e degli attori non statali nel monitoraggio e nella gestione degli APE e invita la Commissione a garantirne il coinvolgimento nelle procedure di negoziazione in corso; ciò implica la definizione di un'agenda chiara tra l'Unione europea e i paesi ACP basata su un approccio partecipativo;

44.

chiede che siano creati meccanismi di controllo appropriati e trasparenti - con un'influenza e un ruolo chiari - al fine di monitorare l'impatto degli APE, con una maggiore responsabilizzazione dei paesi ACP e un'ampia consultazione delle parti interessate;

45.

accoglie con favore l'inclusione di una clausola di revisione nell'APEI che prevede l'esecuzione di una revisione globale dell'accordo entro cinque anni dalla data della firma e a intervalli successivi di cinque anni, inclusa un'analisi dei costi e delle conseguenze dell'attuazione degli impegni commerciali; se necessario, le disposizioni dell'accordo dovranno essere emendate e dovranno essere apportate modifiche alla loro applicazione, in ottemperanza e in linea con le disposizioni e le procedure dell'OMC;

46.

chiede al Consiglio di consultare il Parlamento prima di prendere una decisione sull'applicazione provvisoria di accordi internazionali, come nel caso degli APE, qualora sia prevista la procedura del parere conforme, a fronte della possibilità che il Parlamento possa successivamente respingere un accordo internazionale, con la conseguente sospensione della sua applicazione provvisoria;

47.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.

(2)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.

(3)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(4)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(6)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.

(7)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 244.

(8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

(9)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591.

(10)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0252.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0407.


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