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Document 62010TN0088
Case T-88/10: Action brought on 15 February 2010 — Inter IKEA Systems v OHIM — Meteor Controls (GLÄNSA)
Causa T-88/10: Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Inter IKEA Systems/UAMI — Meteor Controls (GLÄNSA)
Causa T-88/10: Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Inter IKEA Systems/UAMI — Meteor Controls (GLÄNSA)
GU C 113 del 1.5.2010, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/59 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Inter IKEA Systems/UAMI — Meteor Controls (GLÄNSA)
(Causa T-88/10)
2010/C 113/91
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Inter IKEA Systems B.V. (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J. Gulliksson)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meteor Controls International Limited (Cookstown, Irlanda)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o dicembre 2009, caso R 529/2009-2; e |
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condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e del precedente procedimento dinanzi ad esso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GLÄNSA», per prodotti della classe 11
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «GLANZ», per prodotti delle classi 6, 9 e 11
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso non ha effettuato correttamente una valutazione globale ed un confronto dei marchi di cui trattasi concludendo erroneamente che questi ultimi fossero simili e, conseguentemente, che sussistesse un rischio di confusione fra di essi.