This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010TN0078
Case T-78/10: Action brought on 19 February 2010 — Lehning Entreprise v OHIM — Certmedica International (L112)
Causa T-78/10: Ricorso proposto il 19 febbraio 2010 — Lehning Entreprise/UAMI — Certmedica International (L112)
Causa T-78/10: Ricorso proposto il 19 febbraio 2010 — Lehning Entreprise/UAMI — Certmedica International (L112)
GU C 113 del 1.5.2010, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/55 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2010 — Lehning Entreprise/UAMI — Certmedica International (L112)
(Causa T-78/10)
2010/C 113/86
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Lehning Entreprise (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
In considerazione della somiglianza dei segni e prodotti di cui trattasi, esiste un rischio di confusione tra i marchi controversi L.114 e L112 per la totalità dei prodotti della classe 5 interessati dalla loro registrazione. Di conseguenza, la decisione adottata dev’essere annullata nella parte in cui essa respinge la domanda di annullamento della ricorrente nei confronti dei seguenti prodotti: «prodotti igienici» e «concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)». La decisione dev’essere confermata per il resto. |
— |
Infine, e tenuto conto delle circostanze della causa, sarebbe particolarmente contrario all’equità lasciare a carico della ricorrente le spese non rimborsabili che essa ha dovuto sostenere a seguito di questa procedura manifestamente priva di fondamento. La ricorrente chiede dunque che la società Certmedica International GmbH sia condannata a rimborsarle le spese da essa sostenute fin dall’opposizione. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «L112» per i prodotti delle classi 5 e 29 (marchio comunitario n. 2 349 728)
Titolare del marchio comunitario: Certmedica International GmbH
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio nazionale «L.114», registrato in Francia per taluni prodotti della classe 5 (n. 1 312 700)
Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato per taluni prodotti della classe 5
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Certmedica International
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, 52 e 53 del regolamento (CE) del Consiglio, n. 207/2009, sul marchio comunitario, in ragione dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto relativamente ai «prodotti igienici» e ai «concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)»