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Document 32010H0424(03)

Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009 , riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

GU C 106 del 24.4.2010, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/51


RACCOMANDAZIONE U2

del 12 giugno 2009

riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 106/16

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando che:

(1)

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, la persona che si trova in disoccupazione completa e che si reca in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un’occupazione conserva, a determinate condizioni ed entro certi limiti, il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro.

(2)

Una delle condizioni indicate alla lettera a) del suddetto paragrafo consiste nel fatto che l’interessato sia rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione.

(3)

La frase finale della lettera a) permette tuttavia agli uffici o alle istituzioni competenti di autorizzare la partenza della persona in cerca di lavoro prima della scadenza delle quattro settimane.

(4)

Tale autorizzazione non dovrebbe essere negata alle persone che soddisfano le altre condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del suddetto regolamento, e desiderano accompagnare il coniuge o il partner che ha intrapreso un’attività in un altro Stato membro.

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:

1.

L’autorizzazione a partire, prima della scadenza delle quattro settimane, come previsto nella frase finale dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, sarà concessa alla persona che si trova in disoccupazione completa, che soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 64, paragrafo 1, e che accompagni il coniuge o il partner che ha intrapreso un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Il termine «partner» va interpretato ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

2.

La presente raccomandazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


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