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Document 52009AP0072

Aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

GU C 76E del 25.3.2010, p. 110–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 76/110


Giovedì 19 febbraio 2009
Aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto *

P6_TA(2009)0072

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

2010/C 76 E/24

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0428),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0299/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0047/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Nella comunicazione sopra menzionata, la Commissione ha concluso che l'applicazione di aliquote IVA distinte ai servizi prestati localmente non pone reali problemi per il buon funzionamento del mercato interno. È dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a servizi come quelli ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010, i servizi connessi al settore dell'edilizia abitativa e all'assistenza delle persone e i servizi di ristorazione. Queste modifiche consentiranno inoltre agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ai lavori di ammodernamento e riparazione destinati ad accrescere il risparmio e l'efficienza energetica .

(4)

Nella comunicazione sopra menzionata, la Commissione ha concluso che l'applicazione di aliquote IVA distinte ai servizi prestati localmente non pone rischi seri per il buon funzionamento del mercato interno e può avere effetti positivi sulla creazione di posti di lavoro e la lotta all'economia sommersa . È dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a servizi come quelli ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010, i servizi connessi al settore dell'edilizia abitativa e all'assistenza delle persone e i servizi di ristorazione. Applicare aliquote IVA ridotte in tali ambiti avrebbe un effetto positivo sulla ristrutturazione di numerosi settori dei servizi, in quanto ridurrebbe il livello del lavoro non dichiarato. Gli Stati membri dovrebbero fornire alle imprese indicazioni chiare e accessibili sull'ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Per quanto concerne il settore dell'edilizia abitativa, la presente direttiva consente inoltre agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ai lavori di ammodernamento e riparazione destinati ad accrescere il risparmio e l'efficienza energetici.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Allegato III – punto 11

 

5 bis)

il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11)

cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, incluse le macchine, a esclusione di beni di investimento quali gli edifici;»

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Allegato III – punto 16

(16)

prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;

(16)

prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività, quali ad esempio monumenti e pietre tombali, e la relativa manutenzione ;

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Allegato III – punto 18 bis (nuovo)

 

7 bis)

è aggiunto il seguente punto:

«18 bis)

vestiario e calzature per bambini;»

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