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Document 52009IP0036

Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sull'Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari (2008/2134(INI))

GU C 67E del 18.3.2010, pp. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/5


Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari

P6_TA(2009)0036

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sull'Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari (2008/2134(INI))

(2010/C 67 E/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2007, intitolata «Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari» (COM(2007)0869),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2008, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)0388),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)0390),

vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (1),

visti il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3) e il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (4),

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (5) (regolamento AESA),

visto il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (6) (regolamento sull'assegnazione delle bande orarie),

visto il regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (7),

visto il regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (8),

visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (9),

visto il progetto CESAR (Cost Effective Small Aircraft), finanziato dal Sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, intitolata «Cielo unico europeo II: verso un trasporto aereo più sostenibile ed efficiente» (COM(2008)0389),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 gennaio 2007, intitolata «Un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa» (COM(2006)0819),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 aprile 2008, sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 modificato relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2008)0227),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 marzo 2007, intitolata «Stato di avanzamento del progetto di realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)» (COM(2007)0103),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0501/2008),

A.

considerando che l'aviazione generale e di affari abbraccia tutta una serie di attività degli aeromobili; che il termine copre tutte le operazioni degli aeromobili civili diverse dal trasporto aereo a fini commerciali, incluse le operazioni di trasporto aereo civile a richiesta del cliente dietro remunerazione,

B.

considerando che tale settore include anche attività di grande valore e di diversa natura, tra cui il lavoro aereo specializzato (elaborazione di mappe e carte aeronautiche, servizi aerei per l'agricoltura, lotta contro gli incendi, sorveglianza del traffico stradale), l'addestramento dei piloti e i voli da diporto,

C.

considerando che al momento mancano dati e informazioni statistiche completi sull'aviazione generale e di affari,

D.

considerando che l'aviazione generale e di affari è il segmento dell'aviazione civile che registra la crescita più rapida in Europa; che l'aviazione generale e di affari, aggiungendosi al trasporto aereo di linea effettuato da compagnie aeree commerciali, genera vantaggi economici e sociali specifici quali la promozione della mobilità dei cittadini, la produttività delle imprese e la coesione regionale,

E.

considerando che l'aviazione generale e di affari riveste una crescente importanza economica, in particolare per l'industria manifatturiera europea, la quale ha continuato a rafforzare la sua presenza sul mercato mondiale e detiene ancora un considerevole potenziale di crescita,

F.

considerando che la politica dell'Unione europea nel settore dell'aviazione si è tradizionalmente concentrata sul trasporto aereo commerciale, senza prendere nella dovuta considerazione l'incidenza crescente di questo tipo di trasporto sull'aviazione generale e di affari,

G.

considerando che le regole intese a disciplinare l'esercizio di aeromobili commerciali altamente sofisticati possono gravare gli esercenti di piccoli aeromobili privati di un onere finanziario e legislativo sproporzionato; che, quindi, l'approccio normativo unico e uguale per tutti e l'applicazione uniforme delle regole nei diversi settori dell'aviazione si sono rivelati per certi versi inadatti,

H.

considerando che l'accesso allo spazio aereo e agli aerodromi costituisce una questione fondamentale per l'aviazione generale e di affari, poiché aumenta il divario tra domanda e capacità; che l'aviazione generale e di affari entra sempre più in concorrenza con il trasporto aereo di linea per l'accesso allo spazio aereo e agli aerodromi,

1.

accoglie molto favorevolmente la comunicazione della Commissione sull'aviazione generale e di affari, in quanto offre una base solida per le questioni che interessano il settore ed individua una serie di approcci adatti per soddisfare le esigenze specifiche di tale settore all'interno di un quadro di dialogo permanente tra tutti i soggetti interessati;

Regolamentazione proporzionata e sussidiarietà

2.

sottolinea l'esigenza di tenere conto degli interessi e delle specificità dell'aviazione generale e di affari nello sviluppo di future iniziative politiche in materia di trasporto aereo, con l'obiettivo di rafforzarne la competitività; a questo riguardo invita la Commissione a garantire l'applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà sia nella fase di definizione della futura normativa sull'aviazione che nella fase di applicazione della normativa vigente;

3.

ribadisce alla Commissione la necessità di svolgere, su base sistematica, valutazioni di impatto per segmento di attività finalizzate ad applicare normative differenziate in funzione delle diverse categorie di imprese e di utenti dello spazio aereo, se necessario e in quanto ciò non comprometta la sicurezza;

4.

invita la Commissione a garantire che le norme di attuazione per la sicurezza dell'aviazione siano proporzionate e commisurate alla complessità della rispettiva categoria di aeromobile e al suo funzionamento;

5.

plaude alla recente modifica delle norme di manutenzione per gli aeromobili che non vengono utilizzati per il trasporto aereo a fini commerciali, in particolare per quelli che non rientrano nella categoria «aeromobile complesso a motore», ritenendola un buon esempio di proporzionalità della regolamentazione;

6.

ritiene che un certo livello di flessibilità sia auspicabile nella fase di applicazione della normativa comunitaria al settore dell'aviazione generale; ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto delegando taluni poteri di controllo alle associazioni e alle organizzazioni dell'aviazione da diporto e sportiva, a patto che siano sottoposte ad adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per l'aviazione e a condizione che non vi sia conflitto d'interessi;

7.

invita la Commissione a valutare la possibilità di stabilire procedure di sicurezza e processi di controllo semplificati per i passeggeri dei voli dell'aviazione di affari, senza comprometterne in alcun modo la sicurezza;

8.

propone che la Commissione agevoli lo scambio delle migliori prassi in relazione alle misure di sicurezza negli aeroporti di piccole e medie dimensioni;

La capacità degli aeroporti e dello spazio aereo

9.

sottolinea che è sempre più difficile per l'aviazione generale e di affari accedere non solo agli aeroporti principali ma anche agli aeroporti regionali, poiché la crescita della domanda di trasporto aereo commerciale riduce la disponibilità di bande orarie e di piazzali;

10.

sollecita la Commissione e gli Stati membri, attraverso le loro autorità aeroportuali, ad affrontare questi problemi attuando misure intese ad utilizzare al meglio le capacità esistenti attraverso una migliore programmazione e lo spiegamento di moderne tecnologie, come previsto dal piano d'azione della Commissione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa («piano d'azione della Commissione»);

11.

attende le raccomandazioni del nuovo Osservatorio comunitario per lo studio della capacità aeroportuale sulla possibilità di sviluppare misure volte a migliorare la capacità della rete aeroportuale europea e si aspetta che l'Osservatorio svolga un ruolo rilevante nell'attuazione del piano d'azione della Commissione;

12.

è del parere che gli elicotteri possano rappresentare un importante mezzo per i collegamenti a corto raggio fra aeroporti ed esorta la Commissione e gli Stati membri a tenerne conto nell'ambito delle strategie tese ad aumentare la capacità;

13.

incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad investire nella modernizzazione e nella costruzione di aeroporti di piccole e medie dimensioni, che rivestono una grande importanza per l'aviazione generale e di affari;

14.

incoraggia gli Stati membri a investire nelle specifiche infrastrutture necessarie all'esercizio e allo stazionamento degli aeromobili del settore dell'aviazione generale e di affari;

15.

incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a coinvolgere nel processo di consultazione tutte le parti interessate, allo scopo di destinare, se del caso, aeroporti potenziali o esistenti agli usi specifici dell'aviazione generale e di affari; ritiene che, laddove si tratti di aeroporti militari in disarmo, alle consultazioni dovrebbero prendere parte anche le autorità militari;

16.

reputa indispensabile che l'azzonamento dello spazio aereo nei pressi degli aeroporti di piccole e medie dimensioni sia adeguato agli utenti dell'aviazione generale e di affari e che qualsiasi cambiamento in relazione a tali zone sia preceduto dalla consultazione dei suddetti utenti;

17.

sottolinea che l'aviazione di affari, laddove possibile, deve poter accedere agli aeroporti principali per collegare le regioni d'Europa ai suoi centri economici e chiede alla Commissione di esaminare la situazione ed elaborare una relazione, da trasmettere al Parlamento entro la fine del 2009, concernente l'eventuale necessità di adeguare le pertinenti disposizioni del regolamento vigente sull'assegnazione delle bande orarie;

18.

insiste sulla necessità di sviluppare un approccio armonizzato a livello europeo teso a garantire coerenza tra l'assegnazione delle bande orarie e i programmi di volo; invita la Commissione a proporre misure adeguate e incoraggia a tale riguardo la partecipazione dei coordinatori aeroportuali europei;

19.

auspica che l'introduzione di un sistema per la gestione del traffico aereo con tecnologie moderne e innovative nel quadro del progetto SESAR contribuisca alla lotta contro la frammentazione dello spazio aereo europeo e la sua prevista congestione, aumentando nel contempo considerevolmente le capacità dello spazio aereo, a vantaggio di tutti gli utenti, compresa l'aviazione generale e di affari;

20.

sottolinea comunque che il programma SESAR deve tenere pienamente conto delle specificità dell'aviazione generale e di affari e generare vantaggi concreti per il settore, senza gravarlo di oneri inutili;

21.

considera che uno degli obiettivi è quello di fornire agli utenti dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista un accesso agevole ed economicamente efficiente alle informazioni sul traffico, alle informazioni meteorologiche e a quelle aeronautiche;

22.

ribadisce che la normativa relativa al cielo unico europeo e il progetto SESAR non devono generare requisiti tecnologici sproporzionati ed eccessivamente costosi per gli apparecchi di piccole dimensioni utilizzati secondo le regole del volo a vista, pur ammettendo pienamente che tutti gli aeromobili che utilizzano lo spazio aereo controllato devono essere equipaggiati con dotazioni che garantiscano un adeguato livello di sicurezza, come i dispositivi di posizionamento;

Sostenibilità ambientale

23.

ritiene che l'impatto dell'aviazione generale e di affari sull'ambiente, in termini di emissioni di CO2 e di inquinamento acustico, è relativamente modesto rispetto a quello generato dal trasporto aereo commerciale;

24.

è persuaso che occorra comunque ridurre le emissioni migliorando la capacità dei velivoli di piccole dimensioni di rispettare l'ambiente mediante l'utilizzo di carburanti puliti e il sostegno alla ricerca, al progresso tecnologico e all'innovazione; a questo riguardo sottolinea l'importanza di iniziative quali «Clean sky» e CESAR;

25.

osserva che la maggior parte dell'aviazione generale e di affari non rientra nel campo di applicazione della direttiva al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

26.

ritiene che il problema dell'inquinamento acustico vada affrontato a livello nazionale e locale conformemente al principio di sussidiarietà e considera la mappatura del rumore uno dei vari strumenti atti ad offrire una metodologia equilibrata che consenta lo sviluppo degli aeroporti senza produrre inquinamento acustico significativo a danno dei residenti;

Altre questioni

27.

ritiene che i responsabili politici debbano disporre di dati e informazioni statistiche soddisfacenti sull'aviazione generale e di affari, al fine di comprendere appieno il settore ed essere quindi in grado di disciplinarlo in modo adeguato; invita pertanto la Commissione ed Eurostat a definire e attuare un approccio sistematico per la raccolta e la condivisione dei dati internazionali ed europei;

28.

accoglie favorevolmente i chiarimenti delle definizioni normative forniti dalla Commissione, incluso quello relativo alla definizione di proprietà frazionata, e ricorda che la questione è affrontata nel regolamento AESA, nella sua forma rivista e nelle relative norme di attuazione, attualmente in fase di elaborazione;

29.

invita la Commissione ad adottare le misure appropriate per facilitare l'accesso dell'industria europea della costruzione di aeromobili per l'aviazione generale e di affari ai mercati mondiali;

30.

ritiene necessario che, nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione, vengano presi in considerazione gli interessi dell'aviazione generale e di affari, soprattutto per i voli transatlantici;

31.

chiede alla Commissione di rafforzare il proprio sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nel settore aeronautico, soprattutto attraverso le piccole e medie imprese (PMI) che progettano e costruiscono aeromobili per l'aviazione generale e di affari;

32.

ritiene che sia essenziale promuovere l'aviazione da diporto e sportiva, come anche gli aeroclub europei, in quanto costituiscono un'importante fonte di personale qualificato per tutto il settore dell'aviazione;

33.

invita la Commissione a tenere conto del ruolo fondamentale che tale settore dell'aviazione svolge e può continuare a svolgere nello sviluppo della formazione professionale dei piloti;

34.

chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo, entro la fine del 2009, in merito ai progressi conseguiti riguardo alle questioni individuate nella presente risoluzione;

*

* *

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(5)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(6)  GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

(7)  GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3.

(8)  GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18.

(9)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.


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