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Document 62009TN0437

    Causa T-437/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (OYSTER COSMETICS)

    GU C 11 del 16.1.2010, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/32


    Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (OYSTER COSMETICS)

    (Causa T-437/09)

    2010/C 11/60

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Oyster Cosmetics S.p.A. (Castiglione delle Stiviere, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kadabell GmbH & Co. KG (Lenzkirch, Germania)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 agosto 2009, nel procedimento R 1367/2008-1;

    condannare le controparti alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo “OYSTER COSMETICS” per prodotti della classe 3.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario “KADUS OYSTRA AUTO STOP PROTECTION” registrato per prodotti della classe 3.

    Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.


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