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Document 62009TN0434

Causa T-434/09: Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

GU C 312 del 19.12.2009, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/40


Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

(Causa T-434/09)

2009/C 312/67

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 agosto 2009, R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di dichiarazione di decadenza;

condannare il convenuto alle spese;

condannare l’eventuale interveniente alle spese relative all’intervento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «CENTROTHERM», per prodotti e servizi delle classi 11, 17, 19 e 42 (marchio comunitario n. 1 301 019)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di annullamento e parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 57, n. 5, in combinato disposto con l’art. 51, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il convenuto avrebbe ritenuto insufficienti le prove dell’uso del marchio presentate entro il termine stabilito;

violazione del dovere di procedere d’ufficio all’esame dei fatti;

violazione dell’art. 76, nn. 1 e 2, e dell’art. 57, n. 1, del regolamento n. 207/2009, nonché della regola 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), poiché il convenuto non avrebbe preso in considerazione le prove dell’uso del marchio presentate nella motivazione del ricorso;

esercizio erroneo del potere discrezionale, poiché le prove dedotte avrebbero dovuto essere esaminate anche qualora presentate tardivamente;

in subordine, inapplicabilità, ai sensi dell’art. 241 CE, della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95, poiché essa violerebbe gli artt. 76, n. 1, e 57, n. 1, in combinato disposto con gli artt. 51, n. 1, e 162, n. 1, del regolamento n. 207/2009, l’art. 202 CE, nonché principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio, proprio dello Stato di diritto, di proporzionalità, il diritto fondamentale di proprietà ed il diritto ad un equo processo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


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