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Dokument 62009CN0379

Causa C-379/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 25 settembre 2009 — Maurits Casteels/British Airways plc

GU C 312 del 19.12.2009, str. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 25 settembre 2009 — Maurits Casteels/British Airways plc

(Causa C-379/09)

2009/C 312/25

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Maurits Casteels

Convenuta: British Airways plc

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 42 del Trattato CE, in mancanza di un intervento del Consiglio, possa essere invocato da un privato avverso il suo datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

2)

Se l’art. 39 del Trattato CE, prima della direttiva 98/49 (1), e l’art. 42 del Trattato CE, in combinato disposto o considerati singolarmente, ostino a che:

se, qualora un lavoratore venga occupato consecutivamente dalla stessa persona giuridica datore di lavoro, escluso il caso di distacco, in diverse sedi del datore di lavoro stesso in Stati membri diversi e venga sempre assoggettato ai regimi pensionistici integrativi vigenti in siffatte sedi,

per la fissazione del periodo di acquisizione di diritti definitivi alle prestazioni pensionistiche integrative (sulla base dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore) in un determinato Stato membro, non si tenga conto degli anni di servizio già completati per lo stesso datore di lavoro in un altro Stato membro, né della sua iscrizione ad un regime pensionistico integrativo in tale Stato e

il trasferimento di un lavoratore, con il suo consenso, ad una sede dello stesso datore di lavoro in un altro Stato membro venga assimilato all’abbandono volontario della sede, caso previsto dal regolamento della pensione, in cui i diritti alla pensione integrativa vengono limitati ai contributi versati dal lavoratore,

e siffatta situazione abbia l’effetto negativo che il lavoratore perde i diritti a prestazioni pensionistiche integrative per il suo lavoro in detto Stato membro, cosa che non sarebbe avvenuta se egli avesse lavorato per il suo datore di lavoro in un solo Stato membro e fosse rimasto iscritto al regime pensionistico integrativo di detto Stato.


(1)  Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46).


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