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Document 52009AE0339

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    GU C 218 del 11.9.2009, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 218/55


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    COM(2008) 469 def. — 2008/0160 (COD)

    2009/C 218/12

    Il Consiglio, in data 25 settembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 gennaio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore NARRO.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 95 voti favorevoli, 59 voti contrari e 30 astensioni.

    1.   Conclusioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea volta a regolamentare in modo armonizzato il commercio di prodotti derivati dalla foca. La situazione attuale di tale commercio non è sostenibile, ed è opportuno promuovere cambiamenti sostanziali su scala internazionale.

    1.2

    Dato che il Trattato CE non contiene una specifica base giuridica sul benessere animale, il Comitato considera opportuno il ricorso all'articolo 95, sulla frammentazione del mercato interno, al fine di intervenire per via legislativa su tale questione. La giurisprudenza comunitaria conferma la legittimità di questa decisione.

    1.3

    Il Comitato propone di posticipare l'entrata in vigore del sistema di deroghe e invita la Commissione a presentare nel 2012 un rapporto particolareggiato sull'evoluzione delle disposizioni in materia di caccia alla foca, che serva da base per l'eventuale concessione di deroghe a partire dal 2012.

    1.4

    Durante i primi tre anni di applicazione del nuovo regime, il divieto dovrebbe essere assoluto, con l'unica eccezione della caccia praticata dalle comunità eschimesi Inuit a fini di sostentamento.

    1.5

    Per garantire l'attuabilità delle misure incluse nella proposta legislativa è indispensabile che la Commissione possa definire dei sistemi di controllo efficaci. L'attività di controllo non può essere gestita in esclusiva dallo Stato che richiede una deroga. La Commissione deve sorvegliare la corretta applicazione sul campo delle disposizioni legislative previste.

    1.6

    Il Comitato invita la Commissione ad eseguire degli studi per determinare i possibili effetti dei cambiamenti climatici sulla conservazione delle specie in oggetto.

    2.   Introduzione

    2.1

    Il sottordine dei pinnipedi comprende 33 specie di foche, leoni marini, otarie, elefanti marini e trichechi. Si tratta di mammiferi marini di varie dimensioni, che si riuniscono in grandi gruppi, sulla terraferma o su superfici ghiacciate, per riprodursi.

    2.2

    Sebbene le organizzazioni ecologiste (1) comincino a segnalare una forte riduzione delle popolazioni di foche, dovuta tra l'altro agli effetti dei cambiamenti climatici, le associazioni di cacciatori e i governi degli Stati dove si riproducono le foche affermano che non ci sono problemi di conservazione della specie e sottolineano la presenza di circa 15 milioni di esemplari che potrebbero essere oggetto di caccia. Negli ultimi anni il dibattito sulla caccia alla foca si è concentrato sulla questione del benessere animale, lasciando in secondo piano gli aspetti relativi alla conservazione della specie. L'UE ha varato disposizioni specifiche sulla conservazione delle foche (2).

    2.3

    La caccia commerciale alla foca viene praticata in Canada, Groenlandia, Namibia, Norvegia e Russia. Tutti questi paesi hanno disciplinato tale caccia per via legislativa. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha constatato che mancano dati attendibili sulla popolazione di foche e sul numero di esemplari abbattuti ogni anno. Stando ai dati forniti dalle autorità nazionali competenti, il paese in cui la caccia è più intensa è il Canada, dove le catture sono circa 300 000 all'anno. Da una relazione del governo canadese (3) risulta che in tale paese nel 2008 sono state concesse 17 000 licenze di caccia e sono state abbattute 275 000 foche. Seguono a grande distanza la Groenlandia (4) e la Namibia (5), con 160 000 e 80 000 catture annue rispettivamente.

    2.4

    In due Stati membri dell'UE, Finlandia e Svezia, si praticano l'uccisione e la scuoiatura delle foche. Nel Regno Unito (Scozia) vengono fabbricati prodotti derivati dalle foche. Nel territorio comunitario quest'attività non ha una dimensione commerciale come in Norvegia o in Canada, ma viene praticata a scopo ricreativo e per tenere sotto controllo la popolazione di animali piscivori.

    2.5

    Le foche vengono uccise al fine di utilizzarne le pelli per produrre indumenti, il grasso per produrre oli, la carne come cibo per animali, e i genitali, sempre più richiesti in Asia, per produrre afrodisiaci.

    2.6

    Le modalità di uccisione sono varie: gli strumenti più usati sono il fucile e una mazza terminante da un lato a punta e dall'altro a martello, denominata hakapik. Quest'ultimo strumento, in apparenza rozzo e primitivo, è ritenuto dagli scienziati il più efficace per stordire e uccidere rapidamente le foche.

    2.7

    In un parere scientifico (6) del dicembre 2007, l'EFSA osserva che è possibile uccidere rapidamente ed efficacemente una foca, senza causarle dolore o sofferenze evitabili, ma riconosce che nella pratica l'uccisione non viene sempre attuata in modo compassionevole ed efficace. Le varie legislazioni nazionali disciplinano la forma e l'utilizzazione dell'hakapik, il calibro dei fucili e la velocità dei proiettili usati.

    3.   Sintesi della proposta della Commissione

    3.1

    Il 26 settembre 2006, il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione (7) in cui invitava la Commissione a elaborare proposte legislative miranti a regolamentare l'importazione, l'esportazione e la vendita di prodotti derivati da due specie di foca: la foca groenlandica e la cistofora crestata. Nella dichiarazione si chiedeva anche un trattamento specifico per la caccia tradizionale di foche praticata dalla comunità Inuit.

    3.2

    L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla caccia alla foca in cui invita i suoi membri a vietare le forme di caccia crudeli che non garantiscono una morte istantanea dell'animale.

    3.3

    Negli ultimi anni il Belgio, l'Olanda e la Slovenia hanno varato disposizioni nazionali volte a vietare la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti derivati dalla foca. Anche altri Stati membri hanno deciso di regolamentare la materia e stanno attualmente elaborando disposizioni nazionali.

    3.4

    All'inizio del 2007 la Commissione europea ha avviato una consultazione delle parti interessate, che si è conclusa con il parere scientifico presentato dall'EFSA (8). Nell'aprile 2008 la DG Ambiente della Commissione ha pubblicato uno studio sul possibile impatto di un divieto dei prodotti derivati dalla foca.

    3.5

    Il 23 luglio 2008, la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento (9) sul commercio dei prodotti derivati dalla foca La base giuridica scelta per tale documento è costituita dagli articoli 95 e 133 del TCE. L'articolo 95 concerne la frammentazione del mercato interno, l'articolo 133 riguarda la politica commerciale comune. La scelta di ricorrere all'articolo 95 si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.

    3.6

    La proposta di regolamento della Commissione vieta l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito e l'esportazione dalla Comunità dei prodotti derivati dalla foca. È previsto tuttavia un sistema di deroghe che consentirà di applicare delle eccezioni quando siano rispettati una serie di requisiti di benessere animale indicati nel regolamento (10). Tali requisiti sono volti a garantire che le foche siano state uccise e scuoiate evitando di infliggere loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili.

    3.7

    La Commissione ha previsto un'esenzione automatica per la caccia alla foca praticata tradizionalmente come mezzo di sussistenza dalle popolazioni Inuit. Nelle norme di applicazione saranno definite le misure adeguate per accertare l'origine dei prodotti derivati dalla foca.

    3.8

    Ogni cinque anni gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione concernente le azioni intraprese per dare applicazione al regolamento.

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Il CESE accoglie con grande soddisfazione l'iniziativa della Commissione volta a regolamentare in maniera armonizzata i metodi accettabili di caccia alla foca e la commercializzazione dei prodotti ricavati dalla foca.

    4.2

    La proposta di regolamento è incentrata sul benessere animale e non affronta la questione della conservazione delle specie. Le organizzazioni ecologiste europee hanno sottolineato la necessità di inserire nel regolamento considerazioni relative alla conservazione delle specie. Tuttavia l'Unione vanta una solida normativa in materia di conservazione e dispone di strumenti specifici sulla protezione delle foche, che sono complementari alle misure inserite nella proposta in esame.

    4.3

    I cambiamenti climatici, e in particolare il fenomeno dello scioglimento dei ghiacci, avranno evidentemente ripercussioni dirette sulle condizioni di vita e di riproduzione delle foche. Il Comitato invita pertanto la Commissione ad eseguire le valutazioni e gli studi scientifici del caso al fine di ottenere dati concreti sulle possibili ripercussioni negative dei cambiamenti climatici sulle popolazioni di foche ed eventualmente a rivedere e ad adottare gli strumenti giuridici comunitari in materia di conservazione.

    4.4

    Il Trattato CE non contiene una base giuridica specifica sul benessere animale. L'UE colma tale lacuna ricorrendo ad altre basi giuridiche, che rendono comunque legittimo affrontare tale questione. Nel caso in oggetto, il controverso articolo 95, relativo alla frammentazione del mercato interno, offre all'UE la possibilità di armonizzare disposizioni concernenti il benessere animale, concetto questo che viene definito di interesse generale nella giurisprudenza comunitaria. Nel parere in merito alle pellicce di cane e di gatto (11) il CESE ha valutato favorevolmente la scelta dell'articolo 95 come base giuridica per le misure miranti a garantire il benessere animale e ha sottolineato che tale base giuridica è conforme alle regole in materia commerciale elaborate nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

    4.5

    L'assenza di un controllo comunitario in questo campo, la mancanza di dati (riconosciuta ufficialmente dall'EFSA) e gli interessi economici in gioco rendono difficile avere una visione realistica e non distorta della caccia alla foca praticata fuori del territorio comunitario. Le modifiche legislative che i paesi dove si pratica la caccia alla foca potrebbero adottare per adeguarsi ai nuovi criteri comunitari non comporteranno necessariamente, nella pratica, miglioramenti sostanziali delle modalità di abbattimento delle foche.

    4.6

    Il divieto generale, associato a un sistema di deroghe a posteriori, costituisce uno strumento innovativo e un valido precedente per futuri processi normativi comunitari. Il CESE pertanto non respinge in maniera totale il previsto regime comunitario di deroghe, ma chiede che la sua entrata in vigore venga posticipata, in modo che durante i tre primi anni di applicazione del regolamento il divieto sia generale, con la sola eccezione delle popolazioni Inuit, il cui sostentamento dipende dalla caccia alla foca. Grazie a tale rinvio, l'UE avrebbe la possibilità tecnica di redigere un sistema di deroghe più particolareggiato e rigoroso di quello generale previsto dalla proposta originale. Il rinvio faciliterebbe inoltre i controlli e consentirebbe di acquisire nuovi elementi utili a valutare l'eventuale concessione delle deroghe.

    4.7

    La presentazione, nel 2012, di un rapporto comunitario sui cambiamenti intervenuti nelle legislazioni nazionali in materia di caccia alla foca, sull'applicazione pratica e sui meccanismi di controllo, potrebbe essere molto utile all'autorità comunitaria per valutare i progressi realizzati a partire da quel momento e considerare l'eventuale concessione di deroghe. Data l'attuale mancanza di dati appare opportuno che la Comunità faccia uno sforzo maggiore per raccogliere tutti i dati pertinenti e necessari.

    4.8

    Il CESE auspica che la proposta della Commissione incentivi i paesi dove si pratica la caccia alla foca ad adattare le rispettive normative optando per modalità di abbattimento più «umane». La situazione attuale della caccia alla foca non è sostenibile e occorre quindi promuovere le necessarie riforme, sia pur riconoscendo i limiti della competenza dell'UE in questo ambito.

    4.9

    Il CESE sottolinea la necessità che gli Stati membri adottino un sistema di sanzioni efficace, dissuasivo e proporzionato al fine di garantire la portata e l'efficacia della nuova normativa. Un efficace sistema di sanzioni contribuirà al rafforzamento del mercato interno e alla protezione dei consumatori.

    5.   Osservazioni specifiche

    5.1

    Anche se la proposta di regolamento non affronta il tema della giustificazione della caccia alla foca, è opportuno che il CESE si pronunci in merito a una serie di questioni che ricorrono nel dibattito su questo argomento. Va anzitutto sottolineato a chiare lettere che l'abbattimento di foche non può essere definito come un'attività di pesca, bensì come una caccia a dei mammiferi. In secondo luogo è discutibile che le foche possano essere considerate responsabili della diminuzione delle risorse ittiche, e in particolare dei banchi di merluzzi. Questa tesi, che in alcuni paesi viene addotta come giustificazione della caccia alla foca, non può essere convalidata da alcuno studio scientifico. Infatti, data la complessità dell'ecosistema marino, è impossibile sostenere in modo netto tale tesi.

    5.2

    La proposta della Commissione non distingue la caccia alla foca praticata su grande e su piccola scala. Tale scelta è adeguata alla luce dell'obiettivo ultimo della proposta, che è quello di tutelare il benessere animale. L'introduzione di specifiche deroghe per i paesi europei che praticano la caccia alla foca su piccola scala non ha alcuna giustificazione nell'ottica del benessere animale e potrebbe mettere in discussione la legalità internazionale dell'intera proposta.

    5.3

    I controlli di questa attività sono particolarmente ardui e complessi e vengono eseguiti in condizioni climatiche molto avverse. Tali controlli devono determinare il numero effettivo di animali abbattuti e il grado di attuazione, in loco, delle disposizioni legislative in materia. Affidare totalmente i controlli al paese che chiede una deroga non sembra a prima vista la maniera migliore per garantire l'imparzialità del processo. L'UE dovrebbe costituire una squadra di esperti incaricata di effettuare i controlli sul posto nei paesi che chiedono una deroga. I costi di questo corpo di ispettori europeo dovrebbero essere a carico dei paesi che intendono esportare sul mercato comunitario. In tal modo l'UE disporrebbe di maggiori informazioni per valutare l'efficacia del sistema di certificazione e di etichettatura.

    5.4

    L'attivazione di un regime di certificazione e di un'etichettatura facoltativa nei paesi che richiedono una deroga risponde alle preoccupazioni più volte espresse dai cittadini europei e raccolte nel corso della consultazione pubblica organizzata dalla Commissione. In ogni caso le iniziative di certificazione e di etichettatura devono essere accompagnate da misure generali che vietano l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Se così non fosse ne risulterebbe compromessa la realizzazione degli obiettivi di benessere animale che la Commissione persegue nella sua proposta.

    5.5

    Le norme di applicazione dovrebbero specificare i requisiti relativi alla certificazione, definendo con esattezza le condizioni di certificazione e di etichettatura. In passato la poca chiarezza di tali requisiti è stata all'origine di un'etichettatura imprecisa, che ha confuso e indotto in errore i consumatori. Sul mercato si trovano frequentemente prodotti elaborati a partire da prodotti derivati dalla foca, contraddistinti da denominazioni come «olio marino» o «olio di pesce». È indispensabile che l'etichetta di tali prodotti indichi non soltanto la specie di foca da cui vengono ricavati, ma anche l'origine dell'animale.

    5.6

    Il comitato che assisterà la Commissione nella procedura di autorizzazione delle deroghe dovrebbe incoraggiare la partecipazione di tutte le organizzazioni e di tutti gli operatori interessati a tale procedimento.

    Bruxelles, 26 febbraio 2009

    Il presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Mario SEPI


    (1)  IFAW technical briefing 2008/01.

    (2)  Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992.

    (3)  Seals and sealing in Canada, Facts about seals 2008 (Foche e caccia alla foca in Canada, dati sulle foche 2008).

    (4)  Groenlandia home Rule 2006.

    (5)  Relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare Animal welfare aspects of the killing and skinning of seals (Aspetti relativi al benessere animale nell'uccisione e nella scuoiatura delle foche) dicembre 2007.

    (6)  Parere scientifico dell'EFSA del 6 dicembre 2007, The EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

    (7)  Dichiarazione scritta n. 38/2006 del Parlamento europeo.

    (8)  Parere scientifico dell'EFSA del 6 dicembre 2007, The EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

    (9)  COM(2008) 469 def.

    (10)  Articolo 4, primo paragrafo, della proposta di regolamento.

    (11)  GU C 168 del 20.7.2007, pag. 42.


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