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Document 52009XX0617(02)
Final report of the Hearing Officer in Case COMP/38695 — Sodium Chlorate (Pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision 2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings — OJ L 162, 19.6.2001, p. 21 )
Relazione finale del Consigliere-Auditore relativa al caso COMP/38695 — Clorato di Sodio) (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )
Relazione finale del Consigliere-Auditore relativa al caso COMP/38695 — Clorato di Sodio) (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )
GU C 137 del 17.6.2009, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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17.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 137/5 |
Relazione finale del Consigliere-Auditore relativa al caso COMP/38695 — Clorato di Sodio)
(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
2009/C 137/05
Il progetto di decisione riguardante il presente caso dà adito alle seguenti osservazioni:
Comunicazione degli addebiti e accesso al fascicolo
Dopo aver ricevuto tre richieste di trattamento favorevole e aver condotto una successiva indagine, il 27 luglio 2007 la Commissione ha trasmesso la comunicazione degli addebiti alle parti indicate di seguito riguardo alle presunte violazioni dell’articolo 81 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
EKA Chemicals AB («EKA») e relativa società madre Akzo Nobel NV; Finnish Chemicals Oy («Finnish Chemicals») e relativa società madre Erikem Luxembourg SA («Erikem»); Arkema France SA (in precedenza Atofina SA, in appresso «Atofina») e relativa società madre Elf Aquitaine SA («Elf Aquitaine») e Aragonesas Industrias y Energia SAU («Aragonesas») e relativa società madre Uralita SA («Uralita»).
Le parti hanno avuto acceso al fascicolo mediante DVD ad esse pervenuto fra il 31 luglio 2007 e il 2 agosto 2007. Le dichiarazioni orali di EKA Chemicals sono state rese accessibili alle parti presso i locali della Commissione il 2 agosto 2007 (Uralita e Aragonesas), il 14 agosto 2007 (Finnish Chemicals) e nei giorni 11-12 e 19-20 settembre 2007 (Atofina).
Al Consigliere-auditore non è stata rivolta alcuna richiesta relativa all'accesso al fascicolo.
Per presentare le loro osservazioni scritte relative alla comunicazione medesima, i destinatari della comunicazione degli addebiti disponevano originariamente di 6 settimane a decorrere dal ricevimento del fascicolo della Commissione su DVD. Su richiesta motivata delle parti, il Consigliere-auditore ha concesso proroghe del termine di durata compresa fra due settimane e un mese, e ha respinto una richiesta di proroga non sufficientemente motivata. Tutte le parti hanno risposto entro i termini.
L’audizione orale
Ad eccezione di Aragonesas, tutte le parti interessate hanno esercitato il diritto al contraddittorio in un’audizione orale, che si è svolta il 20 novembre 2007.
Durante l’audizione, Elf Aquitaine ha obbiettato che la Commissione aveva leso il suo diritto di difesa non essendosi preoccupata di ascoltarla prima di accusarla nella comunicazione degli addebiti di avere il controllo su Atofina. Il Consigliere-auditore ha respinto l’obbiezione perché, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione dà modo alle imprese di essere sentite «prima di adottare qualsiasi decisione». Pertanto, il diritto delle parti ad essere sentite nel corso dell'audizione orale nonché di presentare dichiarazioni per iscritto è intrinsecamente legato alle accuse concretamente formulate nella comunicazione degli addebiti. Tale diritto non è riconosciuto nella fase di indagine, prima che la Commissione abbia formulato gli addebiti nei confronti delle parti.
Oltre al periodo dell’infrazione e all’applicazione degli orientamenti sulle ammende del 2006, la principale questione sostanziale discussa durante l’audizione orale riguardava il problema della responsabilità delle società madri. Erikem Luxembourg, Elf Aquitaine e Uralita hanno contestato tutte l’applicazione del principio della responsabilità della società madre interpretando la giurisprudenza della Corte fondamentalmente in modo diverso dalla Commissione.
Il progetto di decisione definitiva
Secondo il Consigliere-auditore, il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.
In considerazione di quanto su esposto, il Consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto delle parti al contraddittorio.
Bruxelles, 9 giugno 2008.
Karen WILLIAMS