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Document 62009CN0033
Case C-33/09: Reference for a preliminary ruling from the Gerechtshof Amsterdam (Netherlands), lodged on 26 January 2009 — Oracle Nederland BV v Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Causa C-33/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 26 gennaio 2009 — Oracle Nederland BV/Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Causa C-33/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 26 gennaio 2009 — Oracle Nederland BV/Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
GU C 90 del 18.4.2009, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 26 gennaio 2009 — Oracle Nederland BV/Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
(Causa C-33/09)
2009/C 90/14
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrente: Oracle Nederland BV
Convenuto: Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 11, n. 4, della seconda direttiva (1) e l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva (2) debbano essere intesi nel senso che uno Stato membro, che ha voluto avvalersi della possibilità, offerta da detti articoli, di (continuare ad) escludere la detrazione con riguardo a categorie di spese che vengono descritte come:
ha soddisfatto la condizione di indicare una categoria di beni e servizi con la precisione necessaria. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione per una delle categorie menzionate, se l’art. 6, n. 2, e l’art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva consentano un regime nazionale come quello in esame, stabilito prima dell’entrata in vigore della direttiva e in base al quale un soggetto passivo non può detrarre l’IVA, pagata a monte sull’acquisto di determinati beni e servizi, integralmente, ma solo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la prestazione stessa, in quanto per siffatti beni e servizi è stato fatturato un corrispettivo gravato da imposta sul valore aggiunto. |
3) |
Posto che, con riguardo alla «fornitura di cibi e bevande», sia soddisfatta la condizione di indicare una categoria di beni e servizi con la precisione necessaria, se l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva osti ad una modifica di un’esclusione della detrazione esistente, di cui si presume che in linea di principio limiti la portata di siffatta esclusione, ma per cui non si può escludere che in un singolo caso, in un certo anno, segnatamente grazie al carattere forfettario del regime modificato, la sfera di applicazione della restrizione della detrazione venga estesa. |
(1) Seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71, pag. 1303).
(2) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU l 145, pag. 1).