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Document 62009TN0014

Causa T-14/09: Ricorso proposto il 16 gennaio 2009 — Vanhecke/Parlamento

GU C 69 del 21.3.2009, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/47


Ricorso proposto il 16 gennaio 2009 — Vanhecke/Parlamento

(Causa T-14/09)

(2009/C 69/104)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Frank Vanhecke (Bruges, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Tournicourt e B. Siffert)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione controversa del Parlamento europeo 18 novembre 2008, notificata al ricorrente in data 30 novembre 2008, recante sospensione dell'immunità parlamentare del ricorrente.

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con nota indirizzata al presidente del Parlamento europeo, il Ministro della Giustizia belga ha chiesto la sospensione dell'immunità parlamentare del ricorrente. In base a quanto asserito dal ricorrente, tale domanda è stata presentata in risposta ad un'istanza dell'ufficio della procura della città di Dondermonde, che ha chiesto di poter procedere nei confronti del ricorrente in base al contenuto di un articolo apparso sull'organo di stampa locale del partito della città di Sint-Niklaas, di cui il ricorrente è l'editore responsabile.

In seguito a ciò, il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l'immunità parlamentare del ricorrente.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente asserisce innanzitutto che, ai sensi dell'art. 10 del Protocollo sui Privilegi e Immunità delle Comunità europee, i membri del Parlamento europeo godono, all'interno del loro territorio nazionale, delle immunità di cui godono i membri dei parlamenti nazionali nei rispettivi paesi. Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che un'istanza di sospensione dell'immunità di un membro del Parlamento europeo può essere presentata solo dall'autorità che sia legittimata, ai sensi dell'ordinamento nazionale, a chiedere la revoca dell'immunità di un membro del parlamento nazionale. Di conseguenza, l'istanza per l'avvio di un procedimento di sospensione dell'immunità parlamentare dev'essere indirizzata al Ministro della Giustizia dagli uffici della procura esistenti presso uno Hof van beroep (Corte di appello) e non, come avvenuto nel presente caso, da un ufficio della procura distaccato a livello di un tribunale locale.

La seconda censura verte sulla procedura seguita per adottare una decisione dalla Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo. Il ricorrente asserisce che i membri della commissione che doveva adottare una decisione sull'istanza di sospensione dell'immunità parlamentare del medesimo avrebbero dovuto presenziare alla seduta in occasione della quale quest'ultimo ha illustrato la sua posizione, o avrebbero dovuto disporre di un resoconto affidabile che riportasse gli estremi delle sue tesi. Il ricorrente asserisce che ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie.

In terzo luogo, il ricorrente lamenta una violazione della riservatezza e del dovere di segretezza. A questo proposito egli asserisce che, prima che la Commissione Affari Giuridici procedesse alla votazione finale, la relazione del presidente della detta commissione era già a disposizione della stampa.

In quarto luogo, il ricorrente denuncia una violazione dell'art. 7 del regolamento di procedura del Parlamento europeo, poiché è stato reso impossibile un qualsiasi dibattimento in seduta plenaria.

In quinto luogo, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione, in quanto la decisione controversa si limita a fare rinvio alla relazione della Commissione Affari Giuridici.

In sesto luogo, il ricorrente critica il ragionamento seguito dalla Commissione Affari Giuridici, secondo cui «le funzioni di un membro del Parlamento europeo non comprendono l'attività di editore responsabile di un organo di stampa di un partito nazionale». Il ricorrente sostiene la tesi che una delle funzioni di un uomo politico è quella di esprimere e diffondere una tesi politica e che la pubblicazione e redazione, in quanto editore responsabile, di articoli e pubblicazioni politiche costituisce, segnatamente, una parte dei compiti di un membro del Parlamento europeo.


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