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Document 62008TN0581

Causa T-581/08: Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Perusahaan Otomobil Nasional/UAMI — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

GU C 69 del 21.3.2009, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/42


Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Perusahaan Otomobil Nasional/UAMI — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

(Causa T-581/08)

(2009/C 69/95)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. BHD (Shah Alam, Malaysia) (rappresentanti: avv.ti J. Blind, C. Kleiner e S. Ziegler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Proton Motor Fuel Cell GmbH (Starnberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 ottobre 2008, R 1675/2007-1, confermare l'opposizione n. 501 306 per tutti i prodotti e servizi e respingere la domanda di marchio comunitario n. 2 296 408; e

condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese per il procedimento e per l'appello dinanzi al convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PM PROTON MOTOR» per prodotti e servizi delle classi 7, 9 e 42 — domanda n. 2 296 408.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 198 564 del marchio denominativo «PROTON» per prodotti e servizi delle classi 12 e 37; registrazione comunitaria n. 1 593 201 del marchio figurativo «PROTON» per prodotti e servizi delle classi 12 e 37; registrazione britannica n. 1 322 343 della serie di marchi «PROTON» per servizi delle classe 37; registrazione britannica n. 2 227 660 del marchio figurativo «PROTON» per prodotti e servizi delel classi 12 e 37; registrazione britannica n. 2 182 057 del marchio denominativo «PROTON DIRECT» per prodotti della classe 12; registrazione del marchio denominativo «PROTON» nel Benelux, in Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di rilevare che il marchio su cui si fonda il procedimento di opposizione gode di notorietà nel Regno Unito.


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