Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0569

    Causa C-569/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 22 dicembre 2008 — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

    GU C 69 del 21.3.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 69/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 22 dicembre 2008 — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

    (Causa C-569/08)

    (2009/C 69/40)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Internetportal und Marketing GmbH.

    Convenuto: Richard Schlicht.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (1) debba essere interpretato nel senso che un diritto ai sensi di tale disposizione sussiste anche

    a)

    ove un marchio sia stato acquisito, senza l'intenzione di usarlo per prodotti o servizi, al solo scopo di poter richiedere nella prima parte della registrazione per fasi la registrazione di un dominio coincidente con un termine generico preso dal tedesco;

    b)

    ove il marchio alla base della registrazione del dominio, e coincidente con un termine generico preso dal tedesco, sia differente dal dominio in quanto il marchio contiene caratteri speciali che sono stati eliminati dal nome di dominio benché fosse possibile una loro sostituzione con termini corrispondenti e la loro eliminazione abbia comportato che il dominio si differenzia dal marchio in un modo che esclude un rischio di confusione.

    2)

    Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che il legittimo interesse sussiste unicamente nei casi menzionati all'art. 21, n. 2, lett. a)-c).

    In caso di risposta negativa a tale questione:

    3)

    Se il legittimo interesse ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 sussista anche ove il titolare del dominio intenda usare il dominio, coincidente con un termine generico preso dal tedesco, per un portale tematico.

    In caso di risposta affermativa alle questioni poste al punto 1 ed al punto 3:

    4)

    Se l'art. 21, n. 3, del regolamento (CE) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che unicamente le fattispecie menzionate alle lett. a)-e) dimostrino una malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 874/2004.

    In caso di risposta negativa a tale questione:

    5)

    Se la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 874/2004 sussista anche ove il dominio sia stato registrato nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio coincidente con un termine generico preso dal tedesco che il titolare del dominio ha acquisito solo al fine di poter richiedere la registrazione del dominio nella prima parte della registrazione per fasi e, quindi, precedere altri potenziali richiedenti ed, eventualmente, anche i titolari di diritti sul segno.


    (1)  GU L 162, pag. 40.


    Top